BOLZANO (prov. autonoma)
(Legge n. 1 del 09-04-2009, art. 51; Delibera giunta 15 giugno 2009, n. 1609, Circolare Urbanistica 20 giugno 2009, Delibera giunta 30 giugno 2008 n. 2299, Decreto Presidente Provincia 18 ottobre 2007, n. 55
- Tipologie di immobili.
Edifici esistenti alla data del 12 gennaio 2005, che abbia cubatura di almeno 300 mc, destinato almeno per la metà a residenza.[/*:m:1cn8ewzc]
- Zone escluse.
Vietate espressamente solo le zone boscate e a verde alpino. Gli interventi sono possibili anche nei centri storici (zone A) e per gli edifici con vincolo storico-artistico e paesaggistico, ma con le identiche tutele e richieste di autorizzazioni previste dalle leggi provinciali.[/*:m:1cn8ewzc]
- Termini inizio lavori.
Entro il 31 dicembre 2010 (non basta la richiesta di concessione edilizia sia inoltrata entro questa data, come accade nelle altre regioni).[/*:m:1cn8ewzc]
- Incrementi volumetrici.
Realizzabili fino a 200 metri cubi fuori terra, raggiungendo una superficie massima di 160 mq ad abitazione
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- Risparmio energetico. E’ richiesto per l’intero edificio (e non solo per le volumetrie aggiunte) il raggiungimento dello standard energetico Casa Clima C, quello previsto anche per le nuove costruzioni[/*:m:1cn8ewzc]
- Limiti urbanistici. In linea di principio non è possibile realizzare abitazioni autonome, salvo convenzioni con il Comune. Gli incrementi volumetrici non sono cumulabili con quelli già previsti per le aziende agricole e per le camere e gli appartamenti ad affitto turistico.[/*:m:1cn8ewzc]
- Limiti edilizi. L’altezza ammissibile dell’edificio esistente può essere superata fino ad 1 m. In assenza di specificazioni a proposito, vanno serbate invece le distanze legali tra costruzioni e con strade e ferrovie e gli standard a parcheggio.[/*:m:1cn8ewzc]
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Demolizioni e ricostruzioni.
Sarebbero escluse, con l’eccezione degli ampliamenti che prevedano demolizioni e ricostruzioni parziali, purché coinvolgano al massimo la metà della cubatura. Tuttavia una precedente delibera (la n. 2299 del 30 giugno 2008, da ultimo modificata dalla delibera n. 1233/2009) si occupava già di incrementi volumetrici sia per le nuove costruzioni che per le demolizioni e ricostruzioni, degli immobili abitativi e non abitativi. Coinvolti tutti gli edifici che non avevano ricevuto la licenza d’uso al 30 giugno 2008, se toccano certi requisiti energetici.
- Requisiti energetici. Gli edifici nuovi o demoliti e ricostruiti raggiungono lo standard CasaClima A (fabbisogno inferiore a 30 kWh annui) hanno il beneficio di un aumento volumetrico del 10% e la possibilità di calcolare come cubatura solo uno spessore di 30 cm dell’involucro esterno. Per quelli che raggiungono lo standard CasaClima B (fabbisogno da 30 kWh a 50 kWh annui), invece, l’incremento dei volumi è del 5% e lo spessore delle mura eterne di cui tener conto è 40 cm[/*:m:1cn8ewzc]
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Autonomia comunale.
I Consigli comunali (o la Giunte, per Bolzano e Merano) potevano determinare esclusioni entro 30 giorni. Lo hanno fatto Bolzano (zone di rispetto paesaggistico) Chiusa, Salorno, Castelrotto e Caldaro (particolari isolati nei centri storici). [/*:m:1cn8ewzc]
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Edilizia convenzionata e sovvenzionata.
L’incremento di volumetria previsto è lo stesso stabilito per le abitazioni residenziali, con il vincolo di destinare ad edilizia convenzionata o agevolata, tramite convenzione, anche le parti aggiunte, anche qualora si trattasse di edifici autonomi.[/*:m:1cn8ewzc]
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Iter e contributo costruzione.
E’ necessaria comunque la richiesta di concessione edilizia (in Alto Adige non vige il permesso di costruire) con il meccanismo del silenzio-assenso entro 60 giorni dalla mancata pronuncia. La legge n. 1/2009 prevedeva che la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni, potesse stabilire l’esenzione degli ampliamenti dal contributo sul costo di costruzione e il dimezzamento dei relativi oneri di urbanizzazione, ma tale disposizione non è stata ripresa dalla delibera applicativa (.deliberazione 15 giugno 2009, n. 1609).[/*:m:1cn8ewzc]
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Edifici non abitativi.
Espressamente esclusi dalla delibera n. 1609/2009. Se ne occupa però la citata delibera n. 2299/2008 su nuove costruzione demolizioni e ricostruzioni. Ma anche il Decreto Presidente Provincia 18 ottobre 2007, n. 55 regola l’ampliamento dei pubblici esercizi e delle strutture ricettive turistiche, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico, in modo complesso, in genere in base a zone più o meno turistiche, a posti letto esistenti, al numero di stelle, alla superficie lorda di piano, attraverso indici articolati. Inoltre pure l’articolo 107 della legge urbanistica (n. 13/1997) si occupa degli ampliamenti degli edifici esistenti al 24 ottobre 1973 in zone di verde agricolo, alpino o bosco, ivi comprese le aziende agricole.[/*:m:1cn8ewzc][/list
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