ocxdll

Membro Attivo
Proprietario Casa
ho ereditato due garage situati a 200 metri da casa mia, nella prossima dichiarazione dei redditi li vorrei dichiarare come pertinenze dell'abitazione principale ma ho paura che il CAF non lo accetti. C'è qualche disposizione che stabilisce fino a quale distanza possono essere considerati pertinenze per l'IRPEF? Ad esempio il comune per l'ICI considera pertinenze i locali categoria C2, C6, C7 situati in un raggio di 500 metri dall'abitazione principale.
grazie ed un cordiale saluto a tutti
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Credo che per l'IRPEF il requisito non riguardi la collocazione o il numero delle pertinenze. Il requisito è che in caso di più pertinenze queste abbiano categorie catastali differenti (ad esempio un garage e una cantina). Quindi NON due garages.
 
L

Loretta Grazia

Ospite
A fini IRPEF la legge non limita il concetto di "pertinenza" a una sola unità immobiliare per ogni categoria (ad es. C/2, C/6 e C/7), quindi si possono considerare pertinenze anche due garages classificati entrambi come C/6.. La legge richiede soltanto che le pertinenze siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Ciao, buona serata
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
A fini IRPEF la legge non limita il concetto di "pertinenza" a una sola unità immobiliare per ogni categoria
Hai ragione: ho fatto confusione con l'agevolazione prima casa (agevolazione per una pertinenza per ogni categoria catastale) e con l'esenzione ICI per pertinenze dell'abitazione principale per il comune di Roma! :daccordo:
 
L

Loretta Grazia

Ospite
A tutti prima o poi capita di confondersi in un caos come quello delle norme tributarie!!! Ciao, buon proseguimento
 

ocxdll

Membro Attivo
Proprietario Casa
posso ritenere che la distanza massima di 500 metri che pone il comune per l'ICI può essere ritenuta valida anche per l'IRPEF.
grazie , un saluto a tutti
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
la distanza massima di 500 metri che pone il comune per l'ICI può essere ritenuta valida anche per l'IRPEF.

Le istruzioni di UNICO 2010 non parlano di 500 metri, invece dicono:
"
... Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);...
"
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
La mia domanda, che pertiene sempre alle pertinenze, è la seguente. Se un box è in un atto di acquisto dichiarato come pertinenza di un'abitazione, posso ai fini IRPEF e ICI ritenerlo pertinenza di un altro immobile (ad es. dell'abitazione principale)?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
(l'articolo che allo scopo ritengo interessante non è mio ma l'avevo in archivio -non ricordo da dove l'ho pescato) lo riporto integralmente sperando di fare cosa utile:
PERTINENZE
L’articolo 817 del codice civile stabilisce che: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre, quindi, in presenza dei seguenti presupposti:
- presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di quest’ultimo;
- presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale. Inoltre, in base al successivo articolo 818 del codice civile, se non diversamente disposto, alle pertinenze si applica lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale.

Il principio civilistico trova applicazione anche ai fini fiscali: l’articolo 21, comma 3, del TU Registro, stabilisce che “le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio o ornamento sono destinate”. Inoltre, anche in tema di agevolazioni prima casa, il comma 3 della nota II-bis, dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo Unico Registro, dispone che l’agevolazione “prima casa”, ricorrendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, spetta pure per l’acquisto “… anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a).

Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate di fatto in modo durevole a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”. L’agevolazione in esame, quindi, si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se detta pertinenza è situata in prossimità dell’abitazione principale, purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione (cfr. circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, punto 2.2.2, e circolare n. 1 del 2 marzo 1994, cap. 1, paragrafo IV, punto 3 ).

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro, devono ricorrere anche nell’ipotesi in cui le pertinenze siano state acquistate con atto separato, qualora le stesse siano destinate “in modo durevole a servizio o ad ornamentodell’abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato dell’agevolazione. L’agevolazione in parola non si applica qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale, circostanza, quest’ultima, che normalmente ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”.

Acquisto a titolo gratuito di pertinenza successivo a quello dell’abitazione agevolata
La fattispecie in esame è quella del contribuente che, dopo aver acquistato a titolo gratuito un’abitazione avvalendosi delle agevolazioni “prima casa”, acquisti, sempre a titolo gratuito, una pertinenza.
Al riguardo, analogamente a quanto avviene per l’acquisto delle pertinenze a titolo oneroso, anche l’acquisto di una pertinenza a titolo gratuito gode dell’agevolazione di cui all’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base al quale “Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistono i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”.
Ciò premesso, tenuto conto dell’espresso rinvio operato dal predetto articolo 69 al Testo Unico Registro, consegue che anche alle successioni e alle donazioni si applicano le previsioni della nota II-bis dell’art. 1 e, di conseguenza, il comma 3 di detta nota secondo il quale “le agevolazioni di cui al comma 1 sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), b) e c) del medesimo comma, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a)”. In definitiva, il regime agevolato previsto per gli acquisti a titolo gratuito di case di abitazione è esteso anche alle pertinenze qualora ricorrano i requisiti e le condizioni di cui alla nota II-bis in esame.
 

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