ralf

Nuovo Iscritto
ciao a tutti. in condominio abbiamo un dubbio,qualche tempo fa si è rotto un tubo nel bagno di un condomino al terzo piano che ha rovinato l'appartamento di sotto ed il vano scale.il condominio ha una sua assicurazione ed anche il condomino che ha provocatoil danno dice di averne una.Il condominio a quale assicurazione chiede di pagare i danni del vano scale? grazie
 

Oronzo Crescenzio

Membro dello Staff
Se il danno è provocato da una tubatura inerente le parti comuni, paga l' assicurazione del condominio, se invece è di pertinenza dell' appartamento, ne risponde il proprietario o l' assicurazione se ne ha stipulato una.ok ciao casalinga :risata: :risata: ;) ;) ;) ;)
 

Gatta

Membro Attivo
Come ben dice Oronzo,aggiungo ad abundantiam, fermo restando che le sentenze non sono legge,ma costituiscono uno spunto - ed un valido supporto - per sviluppare le proprie argomentazioni, una sentenza della Cassazione sul punto:
Cassazione, 17 marzo 2005, n. 5792.
"Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini."
Costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.
In parole povere va fatto nelle varie fattispecie un distinguo tra "orizzontale=proprietà" e "verticale=condominio".
Stabilito ciò,interverrà una delle due Compagnie con le relative garanzie (ricerca guasti,franchigie etcetera).
Gatta
 

sacranun

Nuovo Iscritto
Non sono mai stato impiegato in un ufficio di liquidazione danni, ma credo che in questi casi la compagnia maggioritaria (ovvero quella che assicura il maggior valore dell'immobile sinistrato) effettui la perizia anche per conto della altra compagnia minoritaria. Dopodiché il liquidatore della maggioritaria invia copia perizia al liquidatore della minoritaria ed entrambe pagano distintamente il danno accertato in proporzione al valore del fabbricato rispettivamente assicurato, senza altro indagare sulle proprietà dei danneggianti e dei danneggiati. Ciò beninteso se entrambe le polizze sono complete di tutte le garanzie.
Esempio: Valore dell' alloggio 100.000 assicurato per 60.000 con la compagnia "A" e per 40,000 con la compagnia "B".
Danno risarcibile complessivamente in 1000 euro. "A" paga il 60% e "B" paga il 40% , meno le rispettive franchigie.
Ciò senza distinguere tra la provenienza della rottura e le diverse identità dei proprietari danneggiati.
SE una delle due polizze non copre qualche componente del danno (es. ricerca guasti o altro) paga l'altra polizza ma riducendo il risarcimento alla percentuale di valore assicurato dalla compagnia pagatrice.
Esempio Valore effettivo 100 Valore assicurato 60 (ovvero il 60%) = Importo del danno 1.000 x 60% = risarcimento 600
Cio senza distinguere tra la provenienza della rottura e le differenze di proprietà del danneggiato.
Sèperp d'esser stato chiaro. Saluti Sacranun
Ci sai dire se si concluderà così? Cordialmente Sacranun
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto