Come ben dice Oronzo,aggiungo ad abundantiam, fermo restando che le sentenze non sono legge,ma costituiscono uno spunto - ed un valido supporto - per sviluppare le proprie argomentazioni, una sentenza della Cassazione sul punto:
Cassazione, 17 marzo 2005, n. 5792.
"Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini."
Costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.
In parole povere va fatto nelle varie fattispecie un distinguo tra "orizzontale=proprietà" e "verticale=condominio".
Stabilito ciò,interverrà una delle due Compagnie con le relative garanzie (ricerca guasti,franchigie etcetera).
Gatta