La notizia:
25/03/2014 - È necessario il permesso di costruire per la realizzazione di case mobili e bungalow destinati alla funzione di abitazione per un periodo durevole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 9268/2014.
A fondamento della sua pronuncia, la Cassazione ha richiamato il Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia, in base al quale possono essere classificate come nuova costruzione le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio.
Partendo da questo presupposto, la Cassazione ha convalidato il sequestro di un terreno sul quale erano stati realizzati, in assenza di titolo edilizio, case in legno composte da più vani e servizi, che se da una parte erano poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, dall’altro risultavano collegate alle reti di distribuzione idrica, gas e fognaria.
Nell’area erano state inoltre realizzate delle opere di urbanizzazione. Elementi in base ai quali la Corte ha concluso per la presenza di una lottizzazione abusiva.
Secondo la Cassazione, il caso preso in esame non poteva rientrate nelle previsioni della Legge del Fare 98/2013, che esclude dalla nozione di interventi di nuova costruzione i manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a soddisfare esigenze temporanee, anche se installati al suolo con un ancoraggio temporaneo.
25/03/2014 - È necessario il permesso di costruire per la realizzazione di case mobili e bungalow destinati alla funzione di abitazione per un periodo durevole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 9268/2014.
A fondamento della sua pronuncia, la Cassazione ha richiamato il Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia, in base al quale possono essere classificate come nuova costruzione le strutture abitative mobili se idonee a trasformare in modo durevole il territorio.
Partendo da questo presupposto, la Cassazione ha convalidato il sequestro di un terreno sul quale erano stati realizzati, in assenza di titolo edilizio, case in legno composte da più vani e servizi, che se da una parte erano poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, dall’altro risultavano collegate alle reti di distribuzione idrica, gas e fognaria.
Nell’area erano state inoltre realizzate delle opere di urbanizzazione. Elementi in base ai quali la Corte ha concluso per la presenza di una lottizzazione abusiva.
Secondo la Cassazione, il caso preso in esame non poteva rientrate nelle previsioni della Legge del Fare 98/2013, che esclude dalla nozione di interventi di nuova costruzione i manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a soddisfare esigenze temporanee, anche se installati al suolo con un ancoraggio temporaneo.