chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Beh! veramente le spese non le paga chi si astiene ma essendo un bene condominiale ed essendo un valore aggiunto condominiale e facendo parte del condominio si rientra per la manutenzione straordinaria per la manutenzione del bene, un poco come quando ci si stacca dal riscaldamento, ma questo non vale per gli ascensori installati in secondo momento.
 
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Ollj

Ospite
essendo un valore aggiunto condominiale e facendo parte del condominio si rientra per la manutenzione straordinaria per la manutenzione del bene, un poco come quando ci si stacca dal riscaldamento
Non condivido tal impostazione.
Se l'utente non avesse l'utilizzo, nemmeno potenziale, del bene, salvo contraria convenzione/titolo, andrà applicato l'art.1123 Cc al 2° comma:
"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne"
con conseguente esclusione di quanti del bene non possono servirsi.
La circostanza del riscaldamento centralizzato post distacco è altra e diverse le ragioni in virtù delle quali si tenuti comunque a corrispondere le spese di manutenzione = art.1118 Cc
 

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