Re: Per danni a terzi paga l'assicurazione del locatore o del co
Occorre un distinguo nel senso che lo stipulare la polizza non è in questi casi obbligatorio.
Trattasi di polizza facoltative. Che peraltro prudenza consiglia di accendere.
Il proprietario dell'appartamento godrà senz'altro della polizza condominiale RCFabbricato che concerne i danni che il fabbricato e le sue parti strutturali possono procurare a terzi:esempio scolastico è quello della tegola che si stacca dal tetto.
La responsabilità del conduttore,invece, concerne i danni che egli può procurare a "terzi"dalla conduzione dell'appartamento (bimbo che fa cadere il vaso dalla finestra con lesioni a carico del passante,acqua fatta traboccare con relativo allagamento al piano sottostante..).E',quindi,consigliabile (mi permetto di dire "necessario") stipulare una polizza RCCapofamiglia che "copre" con importo modesto tutta una serie di danni che possono verificarsi nell'ambito della "vita privata".Sono anche inclusi i danni da attività sportive (a livello amatoriale),dalla proprietà di cani,gatti eccetera eccetera.
Pertanto,se non è stato fatto,consiglio alla "studentessa" di provvedere a quanto suggerito.
A disposizione.
Gatta