La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta o permanente.
Tale pensione, pertanto, è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso: anche un solo giorno di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si verifica la condizione richiesta.
La pensione privilegiata è disciplinata, per gli statali, dal DPR1092/73; per gli iscritti alle ex Casse amministrate dagli II.PP.(Inpdap) dal R.D.L. n.680/38 e dalle successive modificazioni (L.379/55; .1646/62).
Presupposti
Per aver diritto alla pensione privilegiata è necessario: è essere inabile assoluto o alla mansione e cessare dall’impiego; -che tale inabilità si sia prodotta senza colpa dell’interessato e sia dovuta a causa o causa di servizio.
La domanda
L’art.167 del T.U.1092/73 per gli statali prevede che il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio “nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”. In altri termini, se l’infermità o la lesione dipendente da causa di servizio ha prodotto l’inabilità al lavoro e comportato la dispensa dal servizio o la morte) incombe sull’amministrazione l’obbligo di procedere d’ufficio alla concessione della pensione privilegiata. In ogni altro caso la pensione va liquidata a domanda.
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