se vuoi dare altro tempo sei liberissimo di farlo se la casa ti piace tanto e comunque comincia a far capire all'agenzia che dopo un altro mese li metterai in mora perche' ti sei stufato.
per la provvigione sbagli.
la provvigione matura e va pagata alla conclusione dell'affare e quindi alla firma del preliminare.
non al rogito.
poi naturalmente se accettano li puoi pagare anche al rogito ma il diritto alla provvigione e' alla firma del preliminare.
Art. 1755. La Provvigione
“Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (art. 2950), se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art. 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicché, anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ”ad substantiam” (art. 1350 e 1351 c.c.).
per la provvigione sbagli.
la provvigione matura e va pagata alla conclusione dell'affare e quindi alla firma del preliminare.
non al rogito.
poi naturalmente se accettano li puoi pagare anche al rogito ma il diritto alla provvigione e' alla firma del preliminare.
Art. 1755. La Provvigione
“Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (art. 2950), se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art. 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicché, anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ”ad substantiam” (art. 1350 e 1351 c.c.).