Sbagli perchè la Suprema Corte di Cassazione la pensa in maniera differente e per modificare l'orientamento sarà necessaria una diversa e contraria Sentenza delle CdC;
In tema di computo delle maggioranze assembleari condominiali, l'esistenza di un conflitto di interessi, reale o potenziale, tra il singolo condomino titolare del diritto di voto e il condominio stesso comporta l'esclusione, dal calcolo dei millesimi, delle relative carature attribuite al condomino confliggente, così estensivamente interpretata la norma dettata in tema di società per azioni, dall'art. 2373 c.c. (che inibisce il diritto di voto al socio in conflitto di interesse con la società), -- Cassazione civile , sez. II, 22 luglio 2002 , n. 10683
Qualora gli argomenti sottoposti all'esame e alla decisione dell'assemblea dei condomini implichino un giudizio sulla persona e sull'operato dell'amministratore in materie inerenti alla gestione economica della cosa comune (nella specie, approvazione del bilancio consuntivo e conferma dell' amministratore), sussiste una situazione di conflitto di interessi tra amministratore e condominio, che può essere fatta valere da qualsiasi partecipante alla collettività condominiale essa, tuttavia, non comporta di per sè la non computabilità del voto espresso dall' amministratore per delega di taluno dei condomini in relazione ai predetti argomenti, ma soltanto qualora venga dedotto e provato che il condomino delegante non era a conoscenza o non era in grado di rendersi conto, con la normale diligenza, della situazione di conflitto . --- Cassazione civile , sez. II, 22 luglio 2002, n. 10683
La Suprema Corte ha affermato che, per quanto riguarda la validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d’interessi in tutti i casi in cui venga dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza e un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio; nella vicenda occorse che un condomino aveva impugnato una delibera relativa all’approvazione dei preventivi di spesa per la sistemazione del tetto e per la ripulitura del canale di gronda, spiegando che per l’approvazione della delibera era stata determinante la presenza nell’assemblea di due società, che erano in conflitto di interessi in quanto esecutrici dei lavori di costruzione del fabbricato.
Il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione con sentenza confermata pure in secondo grado; contro la sentenza di appello il condomino aveva presentato ricorso per cassazione, ma la Suprema Corte ha respinto l’impugnazione, spiegando che – secondo una giurisprudenza costante nel tempo (espressa da Cass. n. 6853 del 18 maggio 2001 e n. 15360 del 5 dicembre 2001) – in materia di condominio, ai fini dell’invalidità della delibera assembleare, il conflitto di interessi può essere riconosciuto solo ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza, (elemento che il ricorrente non fu in grado di dimostrare.) --- Cassazione sent. n. 10754 del 16 maggio 2011