In questa ipotesi di modifica della facciata dell'edificio o di altra parte dei muri comuni occorre far riferimento agli articoli 1102 e 1122 del codice civile.
L'art. 1102 regola l'uso della cosa comune per cui ogni partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
L'art. 1122 statuisce che ogni condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Pertanto i condomini possono utilizzare i muri comuni nelle parti corrispondenti agli appartamenti di proprietà esclusiva aprendo nuove porte o vedute preesistenti oppure trasformando finestre in balconi purchè non venga pregiudicata la stabilità dell'edificio, il decoro architettonico e tali modifiche non causino una diminuzione del beneficio di aria e luce dei condomini dei piani inferiori.
Certamente questa problematica si configura di rado e può porsi per i condomini risalenti agli inizi del XX secolo o del primo dopoguerra spesso sprovvisti di balconi.
Avv. Luigi De Valeri
L'art. 1102 regola l'uso della cosa comune per cui ogni partecipante può servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.
L'art. 1122 statuisce che ogni condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Pertanto i condomini possono utilizzare i muri comuni nelle parti corrispondenti agli appartamenti di proprietà esclusiva aprendo nuove porte o vedute preesistenti oppure trasformando finestre in balconi purchè non venga pregiudicata la stabilità dell'edificio, il decoro architettonico e tali modifiche non causino una diminuzione del beneficio di aria e luce dei condomini dei piani inferiori.
Certamente questa problematica si configura di rado e può porsi per i condomini risalenti agli inizi del XX secolo o del primo dopoguerra spesso sprovvisti di balconi.
Avv. Luigi De Valeri