spada

Nuovo Iscritto
Si verifica che in ogni assemblea un condomino, proprietario unico del suo alloggio, si fa accompagnare dai 2 suoi figli.
Questo crea in assemblea un certo disagio che i tre soggetti creano con i loro interventi a ripetizione.
Prima uno, poi l'altro infine il terzo e diverse volte l'assemblea va nel caos.
Esiste una normativa in merito, un qualcosa che eviti l'invasione di tutta questa famiglia?
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Chi può intervenire in assemblea?
Il proprietario (art. 67 disp.att) di una qualunque unità immobiliare - appartamento, box, porzione di piano, piano intero, cantina - facente parte del condominio; se in caso di assemblea si presenta più di 1,il pressidente di assemblea chiedera chi deve parlare e votare,in mancanza di accordo tra di loro sarà il pressidente dell'assemblea con estrazione a sorte.se in vece proprietario unico sarà solo lui a parlare e a votare.il pressidente può anche farli uscire dall'assemblea.chi non a deleghe-ciao;)
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Dal punto di vista legale, nulla impedisce ai figli di accompagnare il padre in assemblea.

Il presidente deve promuovere una riunione efficace, e fare in modo che non si verifichino eccessi emotivi.

E' da questo punto di vista che bisogna intervenire per favorire la buona educazione e un proficuo dibattimento.

Nella nostra Community AziendaCondominio, lo studio Bonettini di Modena ha predisposto una serie di consigli che sono utili per gestire le riunioni di condominio.

Di seguito ti lascio il link per andare a vedere:
http://portale.aziendacondominio.it/Uploads/Circolare%20assemblea.pdf
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Disp. Att cc Art. 67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono alla ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.


da cui un solo rappresentante per unità immobiliare in assemblea, se invece tutti potrebbero portare amici, parenti, conoscenti più o meno esperti in materia condominiale, l'assemblea diventerebbe una bolgia infernale, quindi il legislatore l'aveva già previsto nel 1942 ed uno basta per partecipare, parlare e votare.
 

horeca

Nuovo Iscritto
Disp. Att cc Art. 67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono alla ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.


da cui un solo rappresentante per unità immobiliare in assemblea, se invece tutti potrebbero portare amici, parenti, conoscenti più o meno esperti in materia condominiale, l'assemblea diventerebbe una bolgia infernale, quindi il legislatore l'aveva già previsto nel 1942 ed uno basta per partecipare, parlare e votare.
 

horeca

Nuovo Iscritto
..nessuno ha menzionato che la presenza in assemblea di persone che non hanno titolo a presenziare o per mancanza di un titolo di proprieta' o per mancanza di deleghe conferitagli da uno dei proprietari e' vietata in ottemperanza alla legge sulla privacy.....
 

romrub

Membro Ordinario
Concordo con horeca, però preciso che solo i conduttori e per argomenti ben precisi, possono partecipare di diritto ad una assemblea condominiale; il condominio altro non è che una società per azioni, dove le azioni sono i millesimi di proprietà, non esiste che un estraneo alla società e/o al condominio possa partecipare ad un assemblea senza avere un titolo di delega. A tutto questo, si aggiunge il diritto alla privacy, come evidenziato da horeca.
Posto questo, per ignoranza delle norme, per buona pace, perchè la presenza è discreta e non disturba, e per cento altri motivi, tutto è possibile, anche il panorama prospettato da spada.
Per risolvere il tuo problema, vedi se hai un buon numero di condomini che la pensino come te, all'inizio dell'assemblea chiedete che i figli escano, o che il padre deleghi uno dei due, privandosi del diritto di intervenire.
Se non hai un numero congruo di alleati, un'azione del genere, ti può solo creare inimicizie, valuta quindi effetti ed eventuali negatività di una azione solitaria. Ciao.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il problema sollevato da Spada era (se non sbaglio) se i figli possono partecipare assieme al padre all'assemblea, ne hanno il titolo?
Non pare possano pretendere nulla, perchè non sono proprietari ma solo dei famigliari (neppure comproprietari), il proprietario unico come dice Spada è il padre, ovvero il solo che ha il titolo a partecipare (anche per delega), certo che nelle assemblee condominiali alle volte viene tollerata la presenza di famigliari assieme al titolare, ma non dovrebbero intervenire nelle discussioni come avviene nelle assemblee descritte da Spada, per cui il Presidente quantomeno avrebbe l'onere di far tacere chi non ha il TITOLO ad essere presente, anche se tollerata la presenza da parte degli altri partecipanti, ossia faranno gli "uditori" e nulla più, e se disturbano potrebbero essere allontanati dal Presidente.
 

maria savina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi inserisco per chiedere se un condomino, proprietario di più unità (es. 2), può per una di queste, delegare altri (figli o parenti), oltre ad essere lui stesso presente.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto