Jaems 1

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Salve apro questa discussione perché un condomino vuole continuare a usare lo spazio comune su un bene comune non censibile così la dicitura sull’elaborato planimetrico richiesto al catasto . Premetto che è stato concesso verbalmente da un condomino e nessuna delibera è stata approvata se non verbalmente :triste: ho riletto tutti i verbali di assemblea e ordini del giorno non vi è traccia di questa discussione chiaro che per il buon vicinato è passato il concetto ; io ero contrario perché il parcheggio si trova si in area comune ma a distanza di tre o quattro metri da 22 contatori del gas e secondo me le macchine non dovevano poter parcheggiare vive pericolo nella fase di accensione se mai speriamo di no vi sia una perdita nell’area pur se areata di gas che solo due persone riescono a parcheggiare non ci stanno più di due macchine . Ora la domanda è : ci vuole la maggioranza per deliberare la possibilità di parcheggio per due auto ? Se si sì lede un diritto degli altri 22 condomini propietari?chiedo lumi cosa fare in assemblea . Grazie a chiunque volesse darmi un consiglio su quale decisione in base a quale legge posso far valere cordialmente Giacomo Bianchi
 

basty

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Mi pare che anche tu alla fine consideri la vicinanza dei contatori gas un pretesto.
Se il parcheggio non è possibile per tutti, potete stabilire una turnazione. Per un parcheggio esclusivo serve la unanimità credo, e in genere una concessione a pagamento
 

Jaems 1

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Salve grazie per la sua opinione , vi è una legge del codice civile a cui fare riferimento in assemblea oppure ci si attiene al regolamento dove cita è vietato parcheggiare nelle parti comuni ; eventualmente per una concessione a pagamento per solo due condomini serve una richiesta al comune , visto che il condominio incassa una quota stabilità in assemblea va dichiarato il parcheggio al catasto e di conseguenza l’introito all’agenzia delle entrate?
 

basty

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I beni comuni devono poter essere goduti parimenti da tutti i condomini: lo dice il c.c.
E' evidente che dal momento in cui parcheggiano in esclusiva solo alcuni, ciò non si realizza.

ci si attiene al regolamento dove cita è vietato parcheggiare nelle parti comuni
Se il regolamento cita tale divieto , ed è un regolamento contrattuale, non ci sono santi: ho deliberate per il si all'unanimità o non parcheggia nessuno.

Sulla fiscalità non ti so rispondere, ma mi sembra eccessivo ipotizzare tale tua preoccupazione: in genere questi indennizzi vanno a compensare in detrazione altre spese di proprietà.
A catasto non deve essere fatto nulla, fino a che non "vendete" l'uso esclusivo a qualcuno.
 

Jaems 1

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Proprietario Casa
Grazie mille molto gentile in assemblea lo farò presente chiedendo all’amministratore di mettere all’ordine del giorno :parcheggio in area comune non censibile e la votazione darà corso alla possibilità o no di parcheggiare con Votazione all’unanimita altrimenti come vi è scritto sull’elaborato planimetrico essendo bene comune non censibile nessuno parcheggia . Ps: a meno che non l ‘arra non venga venduta a due condomini interessati con votaIo e all’unanimita Cosa che non è fattibile perché ad ogni assemblea mancano sempre da quando nel 2006 è nato il condominio 4/5 condomini disinteressati scelta loro . Di nuovo mille Grazie
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
come vi è scritto sull’elaborato planimetrico essendo bene comune non censibile nessuno parcheggia .
Il fatto che sia BCNC non ha nulla a che vedere con la possibilità di parcheggio. Tutti i cortili sono BCNC. Significa che non sono "censiti" individualmente ma inclusi nel censo degli appartamenti condominiali.
 

Jaems 1

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Ok ma nell’ultimo caso che mi esponi se non serve l’unanimità ci vuole la maggioranza degli intervenuti è sufficiente anche se per deliberare alcune cose convocata l’ Assemblea in seconda convocazione il quorum si abbassa per deliberare ......
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Art. 1102 del c.c.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

La Cassazione (Cass. Civ., sez. II, 7 dicembre 2006, n. 26226) ha precisato che «la quota di proprietà di cui all'articolo 1118 Cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l'articolo 1102 Cc con il porre il limite del “pari uso”» .

Inoltre, (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808), è stato affermato che la nozione di pari uso «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con I diritti degli altri»

Infine bisogna vedere cosa dice il Regolamento di Condominio contrattuale sull'uso del cortiletto (BCNC). Se è contemplato il divieto di parcheggio devi richiamare per iscritto l'amministratore a far rispettare tale divieto ed a porre l'argomento all'ordine del giorno nella prima assemblea (non credo sia necessario convocarne una avente come OdG tale argomento).
Tuttavia ci possono essere delle situazione di salute di uno o più condomini per i quali il parcheggiare nel cortiletto può agevolare la loro mobilità: in questo caso l'assemblea può deliberare (1000/1000) che queste persone, fino a quando sono condomini, possano in deroga al RdC, parcheggiare nel cortiletto. Se il numero di persone aventi diritto, infermità certificata dalla ASL, diventa superiore alla disponibilità di posti, per evitare litigi del tipo ma la mia infermità e più grave della tua, dovrà essere istituita una turnazione.
Se il RdC non vieta il parcheggio nel condominio, l'assemblea può deliberare di usare tale spazio per parcheggiare le auto dei condomini (maggioranza degli intervenuti che abbiano 500/1000). Ma essendo solo 2 i posti, affinché tutti abbiano il diritto di parcheggiare la propria auto si dovrà istituire una turnazione. si potrebbe anche dare in affitto con delibera approvata con la maggioranza degli intervenuti che abbiano 500/1000 ma se il contratto supera gli 8 anni di durata ci vogliono 1000/1000.
Attenzione alle spese di manutenzione della pavimentazione del cortiletto: in caso di rifacimento per le macchie di perdite di olio o delle gomme dei pneumatici chi paga le spese?
 

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