Art. 1102 del c.c.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
La Cassazione (Cass. Civ., sez. II, 7 dicembre 2006, n. 26226) ha precisato che «la quota di proprietà di cui all'articolo 1118 Cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come ribadisce l'articolo 1102 Cc con il porre il limite del “pari uso”» .
Inoltre, (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808), è stato affermato che la nozione di pari uso «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con I diritti degli altri»
Infine bisogna vedere cosa dice il Regolamento di Condominio contrattuale sull'uso del cortiletto (BCNC). Se è contemplato il divieto di parcheggio devi richiamare per iscritto l'amministratore a far rispettare tale divieto ed a porre l'argomento all'ordine del giorno nella prima assemblea (non credo sia necessario convocarne una avente come OdG tale argomento).
Tuttavia ci possono essere delle situazione di salute di uno o più condomini per i quali il parcheggiare nel cortiletto può agevolare la loro mobilità: in questo caso l'assemblea può deliberare (1000/1000) che queste persone, fino a quando sono condomini, possano in deroga al RdC, parcheggiare nel cortiletto. Se il numero di persone aventi diritto, infermità certificata dalla ASL, diventa superiore alla disponibilità di posti, per evitare litigi del tipo ma la mia infermità e più grave della tua, dovrà essere istituita una turnazione.
Se il RdC non vieta il parcheggio nel condominio, l'assemblea può deliberare di usare tale spazio per parcheggiare le auto dei condomini (maggioranza degli intervenuti che abbiano 500/1000). Ma essendo solo 2 i posti, affinché tutti abbiano il diritto di parcheggiare la propria auto si dovrà istituire una turnazione. si potrebbe anche dare in affitto con delibera approvata con la maggioranza degli intervenuti che abbiano 500/1000 ma se il contratto supera gli 8 anni di durata ci vogliono 1000/1000.
Attenzione alle spese di manutenzione della pavimentazione del cortiletto: in caso di rifacimento per le macchie di perdite di olio o delle gomme dei pneumatici chi paga le spese?