Rosario1955

Membro Attivo
Proprietario Casa
Spero di spiegarmi bene:
Il mio condominio è composto;piano rialzato con tre appartamenti; primo piano con tre appartamenti;secondo piano con due appartamenti più grandi,terrazza proprietà esclusiva dei due appartamenti del secondo piano,al centro della terrazza c'è un'altro fabbricato che comprende il corpo scala ,e una stanza di proprietà del signore del secondo piano e della terrazza a lui sovrastante ,da precisare che nella terrazza (condominiale non praticabile di circa 40 metri quadri) a centro è installata l'antenna centralizzata condominiale.
Arrivo al dunque:un anno fa il proprietario del secondo piano +terrazza esclusiva ,sulla terrazza condominiale non praticabile a installato un boiler con pannello fotovoltaico senza nessuna richiesta di autorizzazione.Non disturbando nessuno, vabboh!! lasciamo perdere ,qualche tempo fà trovandomi nella terrazza di un palazzo vicino ho notato che questo signore ha montato pure i pannelli solari impossessandosi di oltre il 50%della terrazza condominiale, ripeto senza nessuna autorizzazione.Devo dire che la cosa mi ha infastidito parecchio .Arriva la domanda :Visto la sua poca educazione posso esigere che tutto torni come prima?

Vi ringrazio per un eventuale chiarimento Rosario.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
In base all'art 1102 cc il condomino non può utilizzare il 50% della terrazza ma deve lasciare lo spazio anche per tutti gli altri, ovvero gli altri hanno lo tesso diritto, salvo che non cedano questo diritto a questo condomino.

Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
...
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Va considerato anche il rinnovato (sta per entrare in vogore) Codice:
Art. 1122-bis.
Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

"È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali."


L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
 

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