le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate obbligatorie , sono relative alla traccaibilita' di transazioni di importo maggiore delle normali rate condominiali, ma lo sono per quelle che l'Amministratore effettua a soggetti esterni il Condominio a pagamento di prestazioni, manutenzioni ecc
inoltre .... avere un conto corrente dedicato ad ogni Condominio e' per l'Amministratore opportuno, consigliabile anche se non obbligatorio
Il primo adempimento da compiere per l’amministratore è l’apertura della
partita IVA, entro 30 giorni dall’inizio della sua attività, utilizzando il modello AA9/9 - per
persone fisiche -, scaricabile dal sito
www.agenziaentrate.gov.it nella sezione
“Modulistica”. In tale modello occorre indicare il codice 68.32.00 – Amministrazione di
condomini e gestione di beni immobili per conto terzi ed effettuare l’opzione, qualora ne
ricorrano le condizioni, per il nuovo regime dei cosiddetti “contribuenti minimi”. Tale
obbligo non riguarda gli amministratori che svolgono tale attività in via continuativa senza
vincolo di subordinazione, al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, senza impiego di
mezzi organizzati e con eventuale retribuzione periodica prestabilita. La dichiarazione di
inizio attività può essere presentata in duplice copia presso un qualsiasi ufficio
dell’’Agenzia delle Entrate o, tramite raccomandata, allegando copia di un documento di
identificazione del dichiarante, ad un ufficio dell’agenzia, oppure per via telematica
direttamente dall’amministratore o dagli intermediari abilitati.Ai fini della presentazione
della dichiarazione dei redditi, il condominio non assume la qualifica di soggetto passivo
dell’imposta e pertanto è tenuto a presentare, per via telematica, soltanto la dichiarazione
come sostituto di imposta (modello 770). Per adempiere a tale obbligo il condominio deve
avere un codice fiscale che deve essere richiesto ad un ufficio dell’Agenzia
dall’amministratore nominato. L’amministratore, in rappresentanza del condominio, è
tenuto a operare, come sostituto di imposta, le ritenute d’acconto sulle somme erogate a
taluni soggetti per lavoro dipendente (retribuzione portiere dello stabile, incaricato pulizia)e
per lavoro autonomo occasionale (prestazioni di ingegneri, geometri…). Le ritenute si
effettuano, a titolo di acconto, all’atto del pagamento secondo le aliquote IRPEF per i redditi
di lavoro dipendente e con aliquota del 20% per i redditi di lavoro autonomo, anche
occasionale. Le ritenute vanno versate, tramite il modello F24 intestato al condominio,
entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o dovevano
essere operate con i codici 1001 ( ritenute sulle retribuzioni per lavoro dipendente) e
codice 1040 (ritenute sui compensi esercizio arti e professioni). Si applica altresì,salvo
casi particolari, la ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a
contratti di appalto, di opere e servizi rese nell’esercizio di attività d’impresa. Anche tali
ritenute d’acconto vanno versate con il Mod. F24 utilizzando i codici tributi 1019 se il
percipiente è persona fisica ed il codice 1020 se è soggetto passivo Ires. Il condominio
ogni anno deve rilasciare agli interessati, entro il 28 febbraio, la certificazione unica da cui
si evincono l’ammontare delle somme corrisposte nell’anno precedente e la relativa
causale. Ulteriori chiarimenti e approfondimenti sono contenuti nella guida Agenzia
Informa 6 “Condominio:adempimenti e agevolazioni fiscali”,in distribuzione,presso gli uffici
dell’Agenzia o scaricabile dal sito
www.agenziaentrate.gov.it
Saluti Marco