jac0

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Un quesito breve. Il conduttore di un appartamento in condominio non paga al locatore la parte di spese condominiali di sua (del conduttore) competenza, come prescritto dal contratto di locazione. Può essere intentato dal locatore uno sfratto per morosità nei confronti del conduttore?
Grazie.
 

maidealista

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Proprietario Casa
Art.5. (Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
SUNIA Salerno, legge 392/78
:daccordo:
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Art.5. (Inadempimento del conduttore). Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
SUNIA Salerno, legge 392/78
:daccordo:

Quindi secondo l'art. 5 della legge 392/78 (cd 'equo canone') se il canone d'affitto è di 800 euro, occorre che la parte 'debole', cioè il conduttore, maturi un debito condominiale nei confronti del locatore superiore a 1.600 euro per consentire al locatore stesso di intentare lo sfratto per morosità. Alla faccia della parte 'debole'!
 

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