Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
anche se non ho capito bene la storia dell' "uso esclusivo"; se lei convive con me è comunque da considerarsi un "uso esclusivo" di parte del fabbricato (se per fabbricato intendiamo la mia unità immobiliare :) ) ?
Non sembra così complicato.
Se convive con te, ma magari dorme con te nell'unica camera da letto esistente nell'appartamento, non ha l'uso esclusivo di parte del fabbricato.
Se invece le concedi l'uso di una camera da letto, diversa dalla tua, e/o di un secondo bagno, in modo che solo lei vi acceda, ne avrà un uso esclusivo.
In ogni caso, nessuno reclamerà se presenterai la comunicazione anche se "in punto di diritto" non ne avresti avuto l'obbligo.
 
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sara81

Membro Junior
Proprietario Casa
Non sembra così complicato.
Se convive con te, ma magari dorme con te nell'unica camera da letto esistente nell'appartamento, non ha l'uso esclusivo di parte del fabbricato.
Se invece le concedi l'uso di camera da letto, diversa dalla tua, in modo che solo lei vi acceda, ne avrà un uso esclusivo.

la camera da letto è la stessa , però ci son due letti divisi...allora a questo punto non devo fare neanche denuncia al questore? :/

praticamente non devo far nulla (eccetto il domicilio in comune sempre che LO VOGLIA LA MIA AMICA) :/
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la camera da letto è la stessa , però ci son due letti divisi...allora a questo punto non devo fare neanche denuncia al questore? :/
Non ne avresti l'obbligo, dato che la tua amica non ha nemmeno una parte del fabbricato che usa esclusivamente lei.
praticamente non devo far nulla (eccetto il domicilio in comune sempre che LO VOGLIA LA MIA AMICA) :/
La tua amica ha l'obbligo giuridico di dichiarare il suo effettivo luogo di dimora abituale (la residenza). Il domicilio è altra cosa, e per sua natura non è oggetto di registrazione amministrativa.
In comune non esiste un'anagrafe della popolazione domiciliata (ma solamente quella della popolazione residente).
Eventualmente, esiste uno "schedario della popolazione temporanea", che concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. L'iscrizione in tale schedario tuttavia esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
Serve unicamente all'ufficiale d'anagrafe per verificare, annualmente, se la temporaneità non abbia eventualmente acquistato il carattere di abitualità, nel quale caso procederebbe ex art. 5 della legge n. 1228/1954:
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.
In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso (*). Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.

(*) e applicando al contravventore le sanzioni previste dal successivo art. 11.
 
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sara81

Membro Junior
Proprietario Casa
Non ne avresti l'obbligo, dato che la tua amica non ha nemmeno una parte del fabbricato che usa esclusivamente lei.
La tua amica ha l'obbligo giuridico di dichiarare il suo effettivo luogo di dimora abituale (la residenza). Il domicilio è altra cosa, e per sua natura non è oggetto di registrazione amministrativa.
In comune non esiste un'anagrafe della popolazione domiciliata (ma solamente quella della popolazione residente).
Eventualmente, esiste uno "schedario della popolazione temporanea", che concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. L'iscrizione in tale schedario tuttavia esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
Serve unicamente all'ufficiale d'anagrafe per verificare, annualmente, se la temporaneità non abbia eventualmente acquistato il carattere di abitualità, nel quale caso procederebbe ex art. 5 della legge n. 1228/1954:
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.
In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso (*). Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.

(*) e applicando al contravventore le sanzioni previste dal successivo art. 11.


ti ringrazio infinitamente per tutti i preziosi chiarimenti :)

Lei mi ha detto che non ha intenzione di cambiare la residenza, a me quello che importa è che poi non vada io nel torto nel caso qualcuno volesse lamentarsi in condominio.. per questo mi importa fare tutto secondo le regole ;)

grazie!!
 

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