Non ne avresti l'obbligo, dato che la tua amica non ha nemmeno una parte del fabbricato che usa esclusivamente lei.
La tua amica ha l'obbligo giuridico di dichiarare il suo effettivo luogo di dimora abituale (la residenza). Il domicilio è altra cosa, e per sua natura non è oggetto di registrazione amministrativa.
In comune non esiste un'anagrafe della popolazione domiciliata (ma solamente quella della popolazione residente).
Eventualmente, esiste uno "schedario della popolazione temporanea", che concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. L'iscrizione in tale schedario tuttavia esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
Serve unicamente all'ufficiale d'anagrafe per verificare, annualmente, se la temporaneità non abbia eventualmente acquistato il carattere di abitualità, nel quale caso procederebbe ex art. 5 della legge n. 1228/1954:
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.
In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso (*). Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.
(*) e applicando al contravventore le sanzioni previste dal successivo art. 11.