Questo è l'estratto dal sito citato:La sentenza è la n. 248 del 10 luglio 1974, depositata in Cancelleria il 23 luglio 1974.
"Con sentenza 4 – 11 giugno 1975, n. 139 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 247 del codie di proceduta civile, ed è venuto meno l’aprioristico divieto di testimonianza per il coniuge, i parenti oppure affini in linea retta e per coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, lasciando al prudente apprezzamento del giudice la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese.
La Corte Costituzionale con la sentenza 23 luglio 1974 n. 248, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il disposto all’articolo 247 del codice di procedura civile, per il quale è diventato possibile testimoniare per il coniuge, parenti e affini.
Resta fermo quello che prevede l’articolo 246 del codice di procedura civile, rubricato “incapacità a testimoniare”, nel quale si afferma che
“Non possono essere assunte a testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
Si tratta del principio “nemo testis in causa propria”, in base al quale non si può assumere come teste la persona che ha un interesse nella causa.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 11034 del 12/05/2006) si deve trattare di un interesse personale, concreto ed attuale che possa comportare la legittimazione principale a proporre l’azione oppure una legittimazione secondaria ad intervenire nello stesso giudizio."