Ciao,
Non c'è nessun lasso di tempo che imponga quando riproporre un punto dell'ODG non approvato.
Il lasso temporale esiste solo nella convocazione dell'assemblea che deve essere fatta almeno 5 giorni prima dell'assemblea e non superare i 10 giorni, altrimenti possono convocarla direttamente i condomini.
L'assemblea ordinaria, va convocata solo per la nomina, revoca e compenso dell'amministratore; approvazione bilanci consuntivi e preventivi e alle opere di manutenzione straordinaria con costituzione di un fondo speciale.
Mentre per qualsiasi altra discussione si rimanda all'assemblea straordinaria.
Comunque in merito alla richiesta dei condomini di inserire un punto all'ordine del giorno, c'è una sentenza di Corte di Cassazione:
( Cass., sez. II, sentenza del 31/10/2008, n. 26336 )
AMMINISTRATORE
L'amministratore non è obbligato ad inserire nell'ODG argomenti richiesti da alcuni condomini
In tema di poteri dei condomini con riguardo all'assemblea condominiale, non vi è alcuna disposizione di legge che obblighi l'amministratore ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti da singoli condomini; poiché il codice civile prevede, all'art. 66 disp. att., che due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, possono chiedere all'amministratore la convocazione di una assemblea straordinaria, ovvero possono provvedervi direttamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all'amministratore di inserire argomenti all'ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell'organo amministrativo o decisionale del condominio.