cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
La donazione è stata fatta alla figlia, come chiaramente scrive "amo1950". La discussione è nata perchè la figlia si è ricordata dalle donazione fattale dal padre solo dopo 11 anni. La signora (figlia) ha atteso 11 anni per far palese la donazione fattale dal padre poichè pensa che ormai sia intervenuta prescrizione decennale per eventuale opposizione da parte della matrigna. A me parre, però, come ho scritto che trattandosi di erede legittima (la moglie) la prescrizione sia ventennale e non decennale. Comunque la consigliavo di rivolgersi al più presto ad un legale, per un parere chiarificatore.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Io credo che non debba nemmeno intervenire la prescrizione in quanto si tratta di disposizioni invalide che ledono la legittima che, si sa, è "indisponibile". Quindi un Avvocato (in questo lo studio De Valeri può esprimersi) potrà agire per il ripristino del diritto. Auguri.
 

robertobosco

Nuovo Iscritto
Poichè la donazione è intervenuta prima del decesso, in ordine a quanto prescritto dalla Legge 80/2005, l'azione di riduzione dell'avvenuta donazione, potrà essere esperita entro 20 anni dalla data di avvenuta donazione (per alcuni entro 20 anni dalla data di trascrizione), quindi entro il 23/03/2021.
Mentre in presenza di testamento, la prescrizione sarebbe scaduta il 23/03/2011.
Inoltre, ove fosse possibile !!, la donazione poteva anche essere impugnata in relazione ad una eventuale incapacità di intendere e di volere del donante (ma mi pare non sia il caso per le sue difficoltà ).
Resta impregiudicato il diritto di abitazione da parte della madre.
 

tamara

Membro Attivo
non sono d'accordo con robertobosco: l'azione di riduzione si prescrive in 10 anni. Quello che dice la norma di cui tu parli riguarda l'azione recuperatoria del bene oggetto di donazione dagli aventi causa del donatario (che si prescrive in 20 anni dalla trascrizione) ad opera dei legittimari cui è stato leso il diritto di legittima, una volta escusso infruttuosamente il patrimonio del donatario.
Quindi la cognata dell'utente che scrive avrebbe dovuto preoccuparsi di sapere a chi il marito aveva lasciato la casa (sicuramente c'è una trascrizione della donazione) e poi agire con l'azione di riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione.
 

carlo e.m. ricci

Nuovo Iscritto
non mi è chiaro un punto! muore il marito (il vedovo risposatosi con la nuova moglie) e quindi la nuova moglie (che nulla sapeva circa la donazione fatta dal marito alla figlia) avrebbe dovuto fare la denuncia di successione per il 50% dell'immobile a titolo di proprietà e vantare il diritto di abitazione sul 100% quale coniuge superstite della casa maritale! è stata fatta la successione? continuando ad abitare un bene caduto in eredità il potenziale erede accetta di fatto l'eredità! ma se la denuncia di successione non è stata presentata la moglie ha "riconosciuto" "oppure sapeva" che l'abitazione non era più del marito, oppure ha "bellamente" evaso le imposte ipotecarie e catastali! Se nulla ha fatto per ufficializzare la sua posizione ai fini dei registri immobiliari penso che sia molto difficile "riesumare" dopo i dieci anni previsti per accettare l'eredità un suo potenziale diritto che non è statoin alcun modo vantato! il conte
 

robertobosco

Nuovo Iscritto
Tamara ha perfettamente ragione. (purtroppo la fretta e l'ora del pranzo giocano brutti scherzi !!).
Intendevo dire che l'azione di restituzione dell'oggetto donativo andava esperita entro 20 anni dalla donazione (giustamente nei confronti degli aventi causa del donatario, eventuali acquirenti della figlia).
Confermo il resto e quant'altro affermato da Tamara. Non poteva esserci successione in assenza di altri beni che potessero interessare una successione, ne presenza di eventuali volontà testamentarie, peraltro non citate.
Presumo solo che la moglie possa ingenuamente non aver affrontato il problema nei tempi utili.
 

Gugli

Membro Attivo
volevo intervenire riguardo alla dichiarazione di successione,
ebbene è stata considerata più volte dalla cassazione una semplice dichiarazione di scienza che ha valore eminentemente fiscale e nenche il pagamento dell'imposta di succ e/o altre fa acquisire il titolo di proprietà che ha canali ben diversi che sono atto di compravendita, successione, usucapione etc
bisogna analizzare meglio gli atti e le date
la donazione alla figlia prima della dipartita della moglie?
in questo caso se entrambi i genitori hanno donato bisogna vedere l'entità della quota che sarebbe caduta in successione alla seconda moglie...
comunque nessuno può ledere la legittima e la donazione confermo che può essere impugnata dai legittimari entro 20 anni dall'apertura della successione
ti consiglio di andare da un notaio o da un avvocato !
 

robertobosco

Nuovo Iscritto
Gugli, il de cuius quando ha donato, era già sposato in seconde nozze, e poichè vedovo della prima moglie, ha donato solo lui e si deve presumere in quanto unico proprietario. Mi parrebbe strano se il bene donato, fosse stato acquistato in comunione con la seconda moglie, in quanto quest'ultima pare non fosse a conoscenza dell'avvenuta donazione. Inoltre ritengo che in tal caso il notaio (ove il bene donato era cointestato con la seconda moglie) avrebbe dovuto richiedere in atto l'intervento della stessa. Per quanto riguarda l'impugnazione entro i 20 anni, essa è consentita solo se in vita il donante.Pertanto si riconfermano i 10 anni dalla data di apertura della successione (data decesso) la prescrizione delle azioni di riduzione della donazione o delle ingiuste volontà testamentarie.
 

Gugli

Membro Attivo
facevo la domanda perchè l'immobile se era solo del marito ante 1975 non andava in comunione dei beni altrimenti la legittima della prima moglie andrebbe considerata a va anche alla figlia ... non trovi ?
quindi la quota spettante alla seconda moglie deve tenere conto delle condizioni della famiglia al momento dell'acquisto della proprietà infatti non è così semplice perchè anche il fattore tempo è il discriminante per la ripartizione delle quote rispetto ai legittimari
 

robertobosco

Nuovo Iscritto
Si Gugli per questo hai ragione in quanto è possibile anche che l'unità immobiliare sia appartenuta anche alla prima moglie e che pertanto, in tal caso, solo dopo la morte della prima moglie, la figlia avesse diritto alla sua quota pari alla metà della quota di proprietà della madre (se come presumo, figlia unica).
 

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