annaprea

Nuovo Iscritto
Nel 1991 per avversioni atmosferiche si staccò una canna fumaria dalla parete di un fabbricato abbattendosi su un auto in transito e provocando la morte di un bambino.
Dalla sentenza in causa penale riconobbe assolti i condomini e condannò il costruttore per difetto di costruzione.
Nel 1997 i genitori del bambino hanno citato il condominio in sede civile e nel 2010 la sentenza condanna il condominio a risarcire i danni agli eredi con una somma molto sostanziosa e accoglie la domanda di garanzia proposta dal condominio nei confronti del costruttore condannando quest'ultimo a rivalere il condominio di quanto a corrispondere agli attori.
Nel 2005 uno dei condomini vende il suo appartamento e nell'atto notarile non specifica niente per quanto riguarda il procedimento.”la parte venditrice dichiara di essere al corrente con il pagamento di qualsiasi onere condominiale, imposta diretta o indiretta e tasse comunque afferente il cespite in oggetto e si impegna a corrispondere quelle dovute eventualemnte fino ad oggi anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva al presente contratto;
Il quesito è questo : a chi tocca pagare tutte le spese? al vecchio oppure al nuovo proprietario?
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Al vecchio proprietario. Nell'atto pare che abbia dichiarato il falso, o quanto meno è stato reticente, ma c'è dell'altro. Ha pure dichiarato, però, quanto segue:" e si impegna a corrispondere quelle dovute eventualemnte fino ad oggi anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva al presente contratto;". Pertanto, mi pare che tocchi proprio al vecchio proprietario il pagamento di tali spese.
 

raflomb

Membro Assiduo
La clausola citata nel contratto è una così detta "clausola di stile" e conseguentemente non giustifica, e non può giustificare la conoscenza di quella responsabilità condominiale di natura straordinaria ed eccezionale, e proprio perchè esula dalla ordinarietà degli affari condominiali, doveva essere citata espressamente affinchè assumesse un valore liberatorio per il vecchio proprietario.
 

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