alec

Membro Attivo
Buona sera a tutti il quesito è il seguente grazie a chiunque vorrà rispondermi:
circa 30 giorni addietro abbiam venduto la nostra casa e abbiam fatto il cambio di residenza in Comune senza però aver rogitato con la nuova abitazione ( questo perchè i proprietari avevano chiesto il riscatto del diritto di superfice e il Comune ritardava a comunicarlo), ovviamente le chiavi ci eran già state consegnate.
Alla data del rogito il venditore della nostra abitazione si è recato, come richiesto dal notaio, alla PS e ha comunicato la cessione del fabbricato a noi, comunicando alla PS che in realtà le chiavi eran state date molto tempo prima.
Le sanzioni a quanto posson ammontare ?
E' un reato penale ?
Noi come occupanti rischiam qualcosa ?
e il nbostro venditore ( che è stato gentilissimo ) rischia cosa anche perchè premetto che siam tutti con cittadinanza italiana e ci siam spostati di circa 50 numeri civici nella stessa via dello stesso Comune
mah...ma la PS non ha altro di cui occuparsi ?:occhi_al_cielo::occhi_al_cielo::occhi_al_cielo:
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Non ritengo che sia stata violata nessuna prescrizione.
A) Con la comunicazione di cessione di fabbricato, non è dovuta nessuna dichiarazione di consegna chiavi.
B) Le chiavi possono essere state date per fare il trasloco, opere di tinteggiatura ecc...
C) Per contro, la cessione di fabbricato và compilata all'atto di vendita, che per assurdo, poteva andare a monte sino al momento della firma e quindi mette in subordinazione la denuncia di cessione.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
TERMINI PER LA COMUNICAZIONE: Dalle istruzioni sulla compilazione del modulo cessione fabbricato:
"
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza
dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non
del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità
al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
"

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE: Dal D.L. 21/3/1978, n. 59 convertito in L. 18/5/1978, n. 191
"
Art. 12
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706
"
 

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