Ho trovato questo bellissimo link:
Legge Bed and Breakfast Lazio - Aprire un B&B in Lazio
che regolamenta, nel Lazio (cercando con Google si trovano risultati anche per altre Regioni d'Italia), l'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast.
In particolare, si legge quanto segue (copio testualmente, avendo citato la fonte):
Art. 7
(Autorizzazione all'esercizio delle attività)
1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove costituito, e contiene:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta.
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
b) l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;
c) l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;
d) la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;
e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i omproprietari;
f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente;
g) la certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla conformità delle strutture ricettive e dei relativi impianti alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;
h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;
i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;
l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della comunicazione formale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, all'amministratore dell'assemblea condominiale, dell'attività che si intende avviare.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 13/2007, contiene:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, nonché, dei servizi accessori offerti;
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta;
e) l'indicazione del periodo di apertura stagionale o annuale;
f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso tale termine il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive modifiche.
5. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata, in particolare, dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera a).
6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o contenuti nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.
7. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune le eventuali modifiche dei periodi di chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura.