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User_29045

Ospite
trasformati addirittura in bed and breakfast. A PROPOSITO!!!!!! qualcuno mi sà dire se è regolare esercitare tale attività senza neanche aver chiesto il consenso dei condomimi?

1) Non so se è regolare o meno. Di sicuro, ogni persona che ospiti devi segnalarlo alla polizia con un fax, questo anche per tua tutela: se uno è senza documenti, NON lo ospiti;

2) Non se ospitare persone a pagamento (è questa la funzione del Bed & Breakfast: vieni, dormi, fai colazione e ti levi dai coyote) sia un'attività lecita nei condomini dove di norma, come da regolamento, è vietato l'esercizio di "arti e professioni", ossia non so se ospitare persone dietro corrispettivo possa essere assimilato all'esercizio di una professione; è chiaro che il padrone di casa ti ribatterà che la sua è una casa ospitale, e può ospitare chi vuole senza dovertene rendere conto;

3) L'autorizzazione dei condomini? Ma fammi il piacere! Anche fosse indispensabile, la gente per invidia e cattiveria gratuita non te la concederebbe mai, con la semplice scusa che così facendo guadagni quattrini! Ci credo che ognuno fa come gli pare senza chiedere consensi ad alcuno! Nel momento in cui scopri un'attività redditizia, figurati se i vicini di casa ti dicono che gli sta bene e ti autorizzano a guadagnare!!!
 
U

User_29045

Ospite
Ho trovato questo bellissimo link:

Legge Bed and Breakfast Lazio - Aprire un B&B in Lazio

che regolamenta, nel Lazio (cercando con Google si trovano risultati anche per altre Regioni d'Italia), l'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast.

In particolare, si legge quanto segue (copio testualmente, avendo citato la fonte):

Art. 7
(Autorizzazione all'esercizio delle attività)
1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove costituito, e contiene:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, dei servizi complementari offerti, del periodo di apertura stagionale o annuale, nonché, dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta.
2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli articoli 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
b) l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;
c) l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;
d) la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;
e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i omproprietari;
f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente;
g) la certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla conformità delle strutture ricettive e dei relativi impianti alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;
h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;
i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;
l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della comunicazione formale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, all'amministratore dell'assemblea condominiale, dell'attività che si intende avviare.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata dal comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 13/2007, contiene:
a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, nonché, dei servizi accessori offerti;
d) la classificazione attribuita, nonché, la specificazione aggiuntiva eventualmente riconosciuta;
e) l'indicazione del periodo di apertura stagionale o annuale;
f) l'eventuale abilitazione ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, quello di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio dell'autorizzazione. Decorso tale termine il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 241/1990, e successive modifiche.
5. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività ricettiva, qualora non vengano apportate modifiche strutturali e risulti confermata la classificazione precedentemente assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata, in particolare, dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera a).
6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o contenuti nella denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.
7. Il titolare o il gestore della struttura è tenuto, altresì, a comunicare al comune le eventuali modifiche dei periodi di chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quindici giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura.
 
U

User_29045

Ospite
n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della comunicazione formale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, all'amministratore dell'assemblea condominiale, dell'attività che si intende avviare.

A quanto pare, una volta ottemperati tutti gli altri obblighi di legge, è chiaro che NON SERVE IL CONSENSO DEL 50% + 1 dei condomini, ma BASTA UNA SEMPLICE COMUNICAZIONE FORMALE A MEZZO RACCOMANDATA A/R ALL'AMMINISTRATORE. Oggi si può usare anche una email certificata per passare maggiormente inosservati restando però nella totale legalità (le mail spesso vengono ignorate seppur certificate e quindi legalmente valide al 100%, mentre i pezzi di carta generalmente vengono letti molto bene).

Se fosse necessario il 50% + 1, i Bed & Breakfast non esisterebbero perché i vicini di casa, per invidia (il loro vicino ha scoperto un'attività redditizia), negherebbero a più riprese il consenso, ogniqualvolta tale richiesta di consenso venisse messa all'ordine del giorno o tra le famose "varie ed eventuali".

L'invidia è una brutta bestia, e fa brutti scherzi.
 

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