Sarà, ma la vedo dura possa vantare il possesso Pacifico…Il fatto che risulta "comproprietario" è ininfluente
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Sarà, ma la vedo dura possa vantare il possesso Pacifico…Il fatto che risulta "comproprietario" è ininfluente
Aveva capito tutto....!!!...e tutti quei momenti ...andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
È tempo di morire.
Non alcuna nozione di carattere giuridico ma vedendo su Internet ho trovato questo:No. Sara necessaria una causa (possessoria) per la rivendicazione del possesso.
Dimostri di capire i concetti meglio di qualcuno che "non vede".Quanto al requisito della violenza, la giurisprudenza consolidata sostiene che non occorra che lo spoglio sia avvenuto con la violenza fisica, le armi o le minacce, ma è sufficiente che sia avvenuto contro (o senza) la volontà effettiva, anche solo presunta, del possessore (Cass. n. 1131/1993; Cass. n. 1101/1981; n. 5932/1978). Quanto, invece, al requisito della clandestinità, si considera clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo (Cass. n. 372/1982; n. 1036/1995), purchè l'inconsapevolezza non sia stata determinata dalla negligenza dello spogliato o di persone che lo rappresentino (Cass. n. 12740/2006; n. 5215/2014).
Potrebbe essere questo l'iter giuridico da seguire?
Ti ringrazio per la risposta ,l'unica cosa che mi preoccupa è come dimostrare che l'avvenuto spoglio sia avvenuto in quella specifica data.Basta la prima parte.
Tu devi riottenere il "possesso" della tua parte di immobile cui tuo fratello ora ri ha privato impedendoti l'accesso (sostituzione serratura)...e confermando coi fatti (oltre che verbalmente) un comportamento uti dominus sull'intero immobile.
L'azione di reintegrazione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio. Il termine annuale di decadenza non decorre dal giorno dell'effettiva scoperta del fatto lesivo, ma da quello in cui lo stesso avrebbe potuto essere scoperto con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 1044/1989); per il computo dovrà farsi riferimento al primo atto effettivamente lesivo, quando i successivi siano stati posti in essere con le medesime modalità (Cass. n. 4939/1992). "
Potrebbe essere questo l'iter giuridico da seguire?
Prendo atto, ma posso dire che mi pare assurdo? Un proprietario nonché possessore estromesso di fatto da casa propria da un altro comproprietario, e deve avviare una causa per rientrare! E magari senza neanche possibili conseguenze penali per il prepotente che ha cambiato la serratura?No. Sara necessaria una causa (possessoria) per la rivendicazione del possesso.
La Cassazione parla di ordinaria diligenza. Ma se uno va all’estero un anno e al ritorno scopre di essere stato spogliato?Non alcuna nozione di carattere giuridico ma vedendo su Internet ho trovato questo:
" Ai sensi dell'art. 1168, c. 1°, c.c., "chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo".
L'azione di reintegrazione o di spoglio è pertanto esperibile soltanto nel caso in cui si sia stati privati del possesso. L'azione ha infatti "funzione recuperatoria" essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo a risarcimento del danno nell'ipotesi di distruzione totale della cosa (Cass. n. 3731/1985).
Lo spoglio
Ai fini della configurabilità dell'azione, lo spoglio deve essere attuato con violenza o clandestinità.
Quanto al requisito della violenza, la giurisprudenza consolidata sostiene che non occorra che lo spoglio sia avvenuto con la violenza fisica, le armi o le minacce, ma è sufficiente che sia avvenuto contro (o senza) la volontà effettiva, anche solo presunta, del possessore (Cass. n. 1131/1993; Cass. n. 1101/1981; n. 5932/1978). Quanto, invece, al requisito della clandestinità, si considera clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo (Cass. n. 372/1982; n. 1036/1995), purchè l'inconsapevolezza non sia stata determinata dalla negligenza dello spogliato o di persone che lo rappresentino (Cass. n. 12740/2006; n. 5215/2014).
Oltre ad implicare la sottrazione o la privazione del possesso (Cass. n. 6415/1984), lo spoglio implica la restrizione o riduzione delle facoltà inerenti al potere della vittima (Cass. n. 1386/1978) o una turbativa tale da rendere più disagevole il godimento della res (Cass. n. 198/1976), ovvero un mutamento di destinazione economica della cosa (Cass. n. 2736/1982).
Per la configurabilità dello spoglio non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere permanente o irreversibile, purchè sia attuale e duratura, ovvero che non si riveli quale impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma destinato a permanere per una durata apprezzabile di tempo (Cass. n. 3837/1978; n. 500/1976).
Oltre all'elemento oggettivo, tradizionalmente ai fini dell'esperibilità dei rimedi possessori è richiesto l'elemento soggettivo dello spoglio: vale a dire l'animus spogliandi o turbandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento del bene contro la volontà dello spogliato (Cass. n. 8417/1994; n. 5013/1990; n. 1800/1984), insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore o il detentore contro la loro stessa volontà espressa o tacita (Cass. n. 3633/1981; n. 4447/1982; n. 1933/1984). In presenza di un ragionevole convincimento circa un "consenso" anche implicito alla privazione del possesso, può escludersi la ricorrenza dello spoglio (Cass. n. 2957/2005).
La legittimazione attiva
In merito alla legittimazione attiva, è subito da precisare che, a differenza di quanto previsto per l'azione di manutenzione, l'azione di spoglio compete sia al possessore che al detentore, purché non si tratti di detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità, nell'interesse proprio: a tal proposito, di recente la Suprema Corte ha ribadito la legittimazione in tal senso del conduttore (o locatario), nella veste di detentore qualificato (Cass. n. 18486/2014; n. 6221/2002); del convivente more uxorio (Cass. n. 7/2014; Cass. 7214/2013; n. 19423/2014) e dell'erede (Cass. n. 8075/2003).
La legittimazione passiva
Legittimato passivo è sia l'esecutore materiale che quello morale dello spoglio: affinché un soggetto possa considerarsi autore morale dello spoglio, ancorché non sia il mandante o colui che l'ha autorizzato (Cass. n. 11916/2000), è necessario, ai fini della legittimazione passiva, che egli sia stato consapevole di trarre un vantaggio dalla situazione posta in essere dall'autore materiale (Cass. n. 1222/1997).
L'azione di reintegrazione deve essere esercitata entro un anno dallo spoglio. Il termine annuale di decadenza non decorre dal giorno dell'effettiva scoperta del fatto lesivo, ma da quello in cui lo stesso avrebbe potuto essere scoperto con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 1044/1989); per il computo dovrà farsi riferimento al primo atto effettivamente lesivo, quando i successivi siano stati posti in essere con le medesime modalità (Cass. n. 4939/1992). "
Potrebbe essere questo l'iter giuridico da seguire?
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