Salve .....
Il DPR n. 59 del 2 Aprile 2009, prevede che, in tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2 (residenza, alberghi e pensioni, uffici), in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita' abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
Si ricorda che per "ristrutturazione di impianto termico" si intende un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore.
Le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a piu' o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalita' di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
In merito a tali prescrizioni la norma della Regione Piemonte è più restrittiva (vedi le norme della Regione Piemonte).
La normativa energetica nella Regione Piemonte prevede che su tutto il territorio regionale si applicherenno norme che prevarranno su quelle nazionali.
OVVERO
Divieto di distacco delle singole unità immobiliari dall'impianto termico centralizzato.
Tale divieto è vigente già dal 24 Febbraio 2007 (data di entrata in vigore della DCR n. 98-1247 dell'11 Gennaio 2007) e prevede il divieto, per i condomini con più di 4 unità immobiliari di trasformare l'impianto termico da impianti centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per le singole unità abitative (impianti autonomi). Le nuove norme ( DGR, n. 46-11968 del 4 agosto 2009), prevedono pochissimi casi di deroga a tale obbligo.
Obbligo di installare sistemi di contabilizzazione e termoregolazione individuale per le singole unità immobiliari.
Le norme vigenti ( DCR n. 98-1247 dell'11 Gennaio 2007) e gli aggiornamenti ( DGR, n. 46-11968 del 4 agosto 2009) prevedono che, entro determinate scadenze temporali, i condomini dotati di impianti centralizzati debbano installare un sistema di termoregolazione (ad es. con valvole termostatiche installate sui singoli radiatori) e di contabilizzazione individuale (ad es. con ripartitori di calore installati sui singoli radiatori) per le singole unità abitative. Ciò significa che con tale sistema le spese per il riscaldamento non verranno più suddivise tra i condomini solo sulla base dei millesimi di proprietà, ma si dovrà, in sede di assemblea condominiale, definire un sistema di ripartizione delle spese di riscaldamento in una percentuale (40-50%) fissa suddivisa per millesimi ed una percentuale fissa suddivisa in base agli effettivi consumi per il riscaldamento dei singoli appartamenti. In più tale sistema consente di regolare stanza per stanza la temperatura degli ambienti secondo le proprie esigenze.
Le scadenze temporali entro le quali tale obbligo deve essere assolto sono le seguenti:
- per gli edifici esistenti la cui costruzione è stata autorizzata dopo il 18/07/1991 ed entro il 30.06.2000, tali sistemi dovevano essere installati entro il 01/09/2009;
- per gli edifici esistenti la cui costruzione è stata autorizzata prima del 18/07/1991, tali sistemi dovranno essere installati entro il 01/09/2012.Tale obbligo scatta inoltre, anche prima di tali scadenze, se nel frattempo di sostituisce il generatore di calore e ci si allaccia alla rete di teleriscaldamento. Tali obblighi valgono anche per i condomini già allacciati alla rete di teleriscaldamento.
Penso che altre regioni seguiranno a ruota e cmq in caso di sostanziale ristruturazione dell'impianto sarebbe meglio gia' prevederle
saluti Marco