amabile

Nuovo Iscritto
Apprezzo molto il Vostro forum che e' un vero aiuto.
Ho un quesito da porvi relativo a quanto la legge vuole.

Giorni fa abbiamo acquistato un appartamentino a Tenerife(Spagna),
Lo abbiami intestato ai nostri figli riservandoci l' usufrutto.
Quali sono gli obblighi fiscali a cui dobbiamo sottoporci?
Un saluto a tutti ,:fiore: grazie.
Amabile
 
J

JERRY48

Ospite
Imposta sugli immobili detenuti all’estero
L’imposta sugli immobili all’estero è dovuta nella misura dello 0,76% sul valore degli immobili. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore catastale dell’immobile. L’aliquota dell’imposta è ridotta allo 0,40% nel caso di immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti che lavorano all’estero. In quest’ultimo caso spetta inoltre una detrazione massima di Euro 200.
L’imposta patrimoniale dovuta sull’immobile nello Stato estero (assimilabile alla nostra IMU) costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta dello 0,76% dovuta.

saluti
jerry48
 

amabile

Nuovo Iscritto
Grazie per la risposta, ma vorrei sapere se il pagamento dell'IMU e IRPEF e' il solo impegno che ho nei confronti dello stato.
Altra domanda:
Essendo , noi genitori,gli usufruttuari ,obbligo di dichiarazione e pagamento, vorremmo conferma che sono totalmente a carico nostro,Vero?
Grazie
Silvana
 
J

JERRY48

Ospite
vorrei sapere se il pagamento dell'IMU e IRPEF e' il solo impegno che ho nei confronti dello stato.

Sì, è così

Essendo , noi genitori,gli usufruttuari ,obbligo di dichiarazione e pagamento, vorremmo conferma che sono totalmente a carico nostro,Vero?

Idem come sopra

Il testo del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, protocollo n. 2012/72442

Oggetto: Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Omissis

4. IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO

Il comma 13 dell'articolo 19 del decreto istituisce, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, un'imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico.
L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali essa si è protratta; a tal fine il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile e non è dovuta qualora l'importo dell'imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.

4.1 Base imponibile

Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile.
Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

4.2 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano lavoro all'estero la cui residenza fiscale in italia è determinata ex lege

Il comma 15-bis dell'articolo 19 del decreto prevede che per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta sugli immobili detenuti all'estero si applica nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L'aliquota ridotta permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia. L'aliquota dell'imposta si applica nella misura piena dello 0,76 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie e non sulla base di accordi internazionali.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia sia determinata sulla base delle speciali disposizioni di cui sopra.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
Per gli immobili in questione non si applica l'articolo 70, comma 2, del TUIR dal momento che rappresentano l'abitazione principale di tali lavoratori.
Non spetta invece la franchigia di euro 200 di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto.

4.3 Modalità di calcolo e di versamento

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta dovuta in Italia si detrae prioritariamente l'imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nel Paese in cui sono situati gli immobili. Inoltre, qualora sussista un'eccedenza di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, dall'imposta dovuta in Italia si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d'imposta derivante da tale eccedenza.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all'estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
L'imposta deve essere versata dal contribuente entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riferimento, a decorrere dal 2011, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Non sono dovuti acconti.
E' consentito rateizzare l'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima provvede ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte dello stesso, entro il suddetto termine.
Qualora il contribuente non fornisca la provvista, la società fiduciaria deve comunicare i dati dello stesso all'Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d'imposta 2012 (mod. 770/2013).
Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 

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