supersusy

Nuovo Iscritto
Buongiorno a tutti,
la mia richiesta riguarda chiarimenti in merito alla possibilità che l'amministratore di un condominio possa richiedere al nuovo proprietario dell'appartamento in condominio spese condominiali non pagate dal precedente condomino alientante(rate condominiali di ordinaria gestione e conguagli riscaldamento) : conosco l'articolo 63 e, quindi, la circostanza che acquirente e alienante sono coobligati in solido, ma nel caso di specie l'amministratore ha già notificato decreto ingiuntivo all'alienante sicchè ritengo sia più corretto dar seguito a questa procedura piuttosto che correre il "rischio" di ottenere un doppio pagamento.

insomma desidero sapere se qualcuno può aiutarmi in relazione a questa problematica.

GRazie a tutti in anticipo
Susy
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non può essere emesso decreto ingiuntivo nei confronti di chi compra l’appartamento se il venditore non ha pagato le quote condominiali


Pubblicato in Sentenze in data 25/07/2012

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 23 luglio 2012 n. 12841 respingendo il ricorso del nuovo acquirente contro un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per gli arretrati non pagati dal precedente proprietario.

Secondo giurisprudenza costante, la responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio del venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63, co. 2, disp. att. codice civile, e non già l’articolo 1104 del codice civile, atteso che, giusta il disposto di cui all’art. 1139 c.c., la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio ma solo in mancanza di norme che (come il citato art. 63) specificamente lo regolano.

Sulla scorta di questo presupposto la stessa giurisprudenza della Cassazione ha statuito che, in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualità di condominio e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi del’anno in corso o del precedente, solo attraverso l’acquirente che gli è subentrato, con la conseguenza che non può essere chiesto ed omesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp att. c.c. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano stati condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio.;)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non può essere emesso decreto ingiuntivo nei confronti di chi compra l’appartamento se il venditore non ha pagato le quote condominiali

Pubblicato in Sentenze in data 25/07/2012
Scusami ma a me pare sia il contrario, da quanto leggo dalla Sentenza;

...
Sulla scorta di questo presupposto la stessa giurisprudenza della Cassazione ha statuito che, in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualità di condominio e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi del’anno in corso o del precedente, solo attraverso l’acquirente che gli è subentrato, ...


quindi l'amministratore può agire (nei limiti dell'art 63 Disp. Att. cc) contro l'attuale condomino e non più verso l'alienante (venditore).
Caso mai il nuovo condomino (compratore/acquirente) potrà agire verso il venditore e chiedere quanto da lui non versato al condominio prima della vendita
 

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