uva

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Il 31/01/2025 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni relative ad un'importante semplificazione per i sostituti d'imposta.
Invece di presentare il mod. 770 si possono versare le ritenute col nuovo F24/770 indicando, oltre agli importi, alcuni dati.

La semplificazione riguarda i sostituti d'imposta che:
  • corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
  • versano le ritenute tramite modello F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano non più di cinque dipendenti.
Non mi è chiaro se questa semplificazione riguarda soltanto i datori di lavoro (piccole aziende, imprese) o anche i condomìni.
Il piccolo condominio che amministro insieme ad una mia amica non ha mai avuto dipendenti, paga le fatture ad imprese / artigiani che forniscono vari servizi in base a contratti di appalto e versa le relative ritenute del 4%.

Chiediamo se questa semplificazione (sempre che sia tale; non abbiamo ancora preso visione del F24/770) riguarda anche il nostro caso.

Grazie.

 

basty

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Leggendo l'allegato 1 del provvedimento, sono presenti codici tributo relativi a RA versate dai condomini.
Ed è elencato anche il codice 1040 per le ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni.
 
Ultima modifica:

basty

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Proprietario Casa
Certo il provvedimento citato è sibillino, quando precisa che la modalità semplificata la possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31/12 non superiore a cinque.
Alla lettera un condominio che non ha dipendenti (ad es. non ha amministratore) rientra? E' rilevante la qualifica di datore di lavoro o il numero eventuale di dipendenti?

In ogni caso la legge istitutiva (decreto.legislativo:2024-01-08) all'art. 16 ha una formulazione meno equivoca.

Art. 16​

Semplificazione della dichiarazione annuale
dei sostituti d'imposta
1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d'imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti.
L'adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l'intero anno d'imposta per cui è esercitata.
 

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