Solamente se vi sono le condizioni ex art. 1159 c.c.:si potrebbe usare per accorciare di 10 anni l'usucapione
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Quindi la circostanza che il titolo contenga elementi idonei per consentire, con la normale diligenza, di escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all'alienante del diritto trasferito può essere ostativa all'usucapione decennale, ove evidenzi il difetto di buona fede del compratore.
La buona fede non sussiste, per la giurisprudenza, se l'ignoranza circa la titolarità del bene in capo all'alienante avrebbe potuto essere facilmente superata mediante una ispezione catastale o la consultazione dei registri immobiliari.