No. Il sesto comma è questo (come modificato dall'art. 5-bis, comma 1), del D.L n. 125/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2020):b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione».
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Quindi è possibile convocare un’assemblea telematica in queste due ipotesi:
a) se si è ottenuto il consenso preventivo da parte della maggioranza dei condomini (maggioranza intesa come maggioranza delle teste);
b) se il regolamento condominiale prevede tale modalità di convocazione.