Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
no sono in affitto!
quindi posso diciamo "sostituire"gli interessi del primo mutuo(ancora in essere)con quelli del secondo che andrò a fare?
Questo non lo so. Ma mi sembra che altri abbiano già risposto in tal senso. Ciò che è certo, è che hai di nuovo diritto alle agevolazioni per l'acquisto come prima casa.
 

Erika18

Nuovo Iscritto
Questo non lo so. Ma mi sembra che altri abbiano già risposto in tal senso. Ciò che è certo, è che hai di nuovo diritto alle agevolazioni per l'acquisto come prima casa.
Quello che non capisco è come mai ho di nuovo diritto all'agevolazione se non ho venduto la prima..solo per il fatto che è in un altro comune e che sarà la mia abitazione principale??
Cmq grazie mille!
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Comunque, sappi che dal momento del rogito, che mi pare hai detto si farà l'anno prossimo, hai tempo 18 mesi per trasferire la residenza e quindi usufruire delle agevolazioni "prima casa". Inoltre, recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale hanno dato la possibilità di allungare ulteriormente tale termine. Naviga e vedrai che troverai le conferme. Auguri.
 

Jrogin

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Per poter usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa in fase di acquisto, è INDISPENSABILE aver stipulato il rogito di vendita dell'attuale casa acquistata con i benefici.

Una volta effettuato tale rogito, non esiste limite di tempo per poter usufruire nuovamente dei benefici prima casa (possedendo gli altri noti requisiti).

I REQUISITI PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


1) L’abitazione deve essere nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula dell’atto di acquisto o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività.
2) l’acquirente non deve essere proprietario o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare.
3) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, su altra abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Per coloro che intendono stabilire la residenza entro i 18 mesi l’acquirente deve attestarlo con apposita dichiarazione, ante Notaio, da inserire nell’atto di compravendita.

Altro requisito riguarda l’immobile che non abbia caratteristiche “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre utilizzare i criteri individuati dal Decreto del Ministero del Lavori Pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 218 del 27 agosto 1969).
 

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