La risposta di cautandero può ritenersi valida e condivisibile soprattutto per quel che concerne l'assistenza di un legale che dovrà eccepire il difetto di forma della notifica.
A norma infatti dell'art.492 cpc e segg. (v. anche art.480) l'atto di precetto deve contenere a pena di nullità - fra l'altro - anche la sottoscrizione delle parti.
Tuttavia la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr.sent.n9962 del 27/4/2010) ha semplificato le formalità delle notifiche degli atti giudiziari,ritenendo valide anche quelle fatte dal postino a persona diversa dal destinatario (ancorchè con firma illeggibile!).
Nell'ipotesi sottoposta dall'utente peraltro non c'è neppure una qualsivoglia sottoscrizione del destinatario.
Gatta