sandrox46

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Proprietario Casa
Salve a tutti, ho letto che con la riforma del condominio è diventato più facile revocare un amministratore. Infatti l'articolo 1136 cc dà adito ad una doppia interpretazione al riguardo, la prima che preveda un quorum uguale per la prima e la seconda convocazione ed una maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (secondo e quarto comma). la seconda che preveda quorum diversi per la prima e seconda convocazione, con la prima convocazione che preveda quanto specificato e la seconda che preveda un quorum, riferendosi al comma 3, che preveda la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell'edificio. Quale interpretazione risulta corretta e come si sono configurate le interpretazioni della giurisprudenza in tal senso? Grazie fin d'ora a chi vorrà rispondere.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti l'articolo 1136 cc dà adito ad una doppia interpretazione al riguardo,
No.
Come espressamente prevede il quarto comma le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma:
un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
 

BJMAKER

Membro Attivo
Professionista
Salve a tutti, ho letto che con la riforma del condominio è diventato più facile revocare un amministratore. Infatti l'articolo 1136 cc dà adito ad una doppia interpretazione al riguardo, la prima che preveda un quorum uguale per la prima e la seconda convocazione ed una maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (secondo e quarto comma). la seconda che preveda quorum diversi per la prima e seconda convocazione, con la prima convocazione che preveda quanto specificato e la seconda che preveda un quorum, riferendosi al comma 3, che preveda la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell'edificio. Quale interpretazione risulta corretta e come si sono configurate le interpretazioni della giurisprudenza in tal senso? Grazie fin d'ora a chi vorrà rispondere.
Che tradotto significa, questo amministratore ve lo terrete ancora per molto tempo
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
No lo potete cambiare quando volete, accordatevi prima tra voi, raggiungete la quota 500 millesimi, trovate un amministratore che lo sostituisca e fatto questo fatevi seguire e consigliare dal nuovo amministratore che entrerà in causa sicuramente lui vi dirà in diretta come fare nello specifico.
 

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