Salve a tutti, ho letto che con la riforma del condominio è diventato più facile revocare un amministratore. Infatti l'articolo 1136 cc dà adito ad una doppia interpretazione al riguardo, la prima che preveda un quorum uguale per la prima e la seconda convocazione ed una maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (secondo e quarto comma). la seconda che preveda quorum diversi per la prima e seconda convocazione, con la prima convocazione che preveda quanto specificato e la seconda che preveda un quorum, riferendosi al comma 3, che preveda la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell'edificio. Quale interpretazione risulta corretta e come si sono configurate le interpretazioni della giurisprudenza in tal senso? Grazie fin d'ora a chi vorrà rispondere.