Gatta

Membro Attivo
Rieccomi cari amici: a parte alcuni impegni,mi son trovato impelagato col mio nuovo Linux che mi ha dato non pochi problemi. Non mi spiego però le ragioni per cui non sono riuscito ad accedere col mio login;tant'è che ho dovuto modificare il mio profilo.Strano perchè con il sito giuridico con cui collaboro non ho avuto problemi.Che si tratti di un complotto?!Scherzo naturalmente.

Veniamo ad un argomento che mi sembra importante per averne discusso in una recente assemblea in sede di confema dell'Amm.re.

Ora,come sappiamo,il codice civile (art.1136/4) contempla soltanto le ipotesi di nomina e revoca dell'amm.re. Quid juris nel caso della conferma?

Una ricerca ha evidenziato una sentenza recente (Tribunale di Roma,n.10701,15.5.2009) che ha ritenuto sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma del 1136 (un terzo dei partecipanti colla rappresentnza di almeno 334millesimi): nella motivazione è stato precisato che questa fattispecie (conferma) è ben diversa da quella della nomina e revoca (per cui, come noto, sono previste le maggioranze del secondo comma).

Ubi lex (o judex)...
Un cordiale saluto.
Gatta
i.
 

ralf

Nuovo Iscritto
Ciao gatta,ben tornato, ci eravamo già rivolti a chi l'ha visto :) adesso siamo più tranquilli :) riguardo le difficoltà tecniche prenditela pure con il guardiano....
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La sentenza è nota ed interessante ed anche "cavalcabile". L'amministratore potrebbe invocarla ma sapendo che è "minoritaria" dovrà ( se contestato) difendersi in giudizio con le stesse motivazioni nella sentenza indicate. Comunque la Sentenza è ben articolata e motivata
 

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