meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
In una turbolenta assemblea il consuntivo non viene approvato e l'amministratore in carica, unico candidato al momento, non viene rieletto. L'Assemblea stabilisce di riunirsi nuovamente a breve per presentare dei nominativi ed eleggere il nuovo amministratore.
La mia domanda è:
secondo voi quando si terrà la prossima assemblea il nominativo dell'amministratore già sfiduciato può essere ripresentato?
Io temo di sì, ma spero tanto di sbagliarmi!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Non ti sbagli perchè l'amministratore è ancora in carica.
Infatti in questo caso, senza che l'assemblea abbia nominato un successore a norma art. 1136 2°c cc, l'amministratore anche se non riconfermato rimane in carica in "prorogatio imperii" con tutti i poteri stabiliti dalla Legge, per cui starà a questo convocare la prossima assemblea, oppure i condomini a norma art 66 Disp. Att. cc. ed avrà la facoltà di partecipare a questa assemblea come amministratore in carica.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
E' una prassi abbastanza normale. O i condomini si accordano prima per partecipare all'assemblea in cui intendono sfiduciare l'amministratore in carica già con altri due o tre nominativi di possibili nuovi amministratori (cosa che di rado accade), oppure si agisce in due "step", ovvero si sfiducia prima l'amministratore in carica e si rimanda ad una prossima assemblea la nomina del nuovo amministratore, dando così tempo a tutti i condomini di presentare la loro proposta. Tra le proposte può esserci anche quella di riconfermare il precedente amministratore, ma se questi è già stato respinto a maggioranza cosa dovrebbe accadere perché la maggioranza cambiasse idea ? Lo trovo improbabile.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi auguro che non cambi niente, ma l'amministratore è una vecchia volpe che prima dell'assemblea intraprende una vera campagna elettorale, e gli è andata bene per anni.
Purtroppo per i condomini che desiderano cambiare l'amministratore è necessaria la maggioranza del 2°c. art. 1136 cc, ed a quello attuale è sufficiente non far giungere a questo risultato, per cui sarebbe bene accordarsi in precedenza tra condomini e convogliare la maggioranza dei i voti solamente su un solo dei candidati (neo amministratori), altrimenti sarà difficile ottenere un risultato utile al cambiamento.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se ci sono delle irregolarità, sarà bene spiegarle ai condomini, non credo che i proprietari siano contenti di questo fatto, e forse riuscirete a raggiungere la maggioranza per il cambio dell'amministratore, tra l'altro questa è la via più facile, veloce e meno costosa.
 

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