Come spiega il codice civile (1129 I comma c.c.) la nomina dell’amministratore, obbligatoria quando i condomini sono più di quattro, è rimessa all’assemblea e non di certo all’impresa che costruisce il palazzo. Quanto detto è stato, del resto, ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 2246/1961),
Cioè...ti presenti come avvocato di 35 anni...e citi norma superata con la riforma del 2012/2013 e sentenza di oltre 50 anni fà.
Non è un buon viatico specie dopo le "inesattezze" precedenti.
Giornata storta?
mentre il costruttore conosce una serie di professionisti, lui proporrà un suo candidato, almeno per il periodo iniziale; poi quando il costruttore avrà venduto tutti gli appartamenti oppure il suo peso millesimale sarà sceso drasticamente, l'assemblea dei condomini potrà cambiare l'amministratore.
Irrilevante che egli conosca professionisti o detenga quota mllesimale più alta.
Può certamente proporre uno o più professionisti...ma la nomina vale solo con una votazione...anche fossero solo il Costruttore ed il primo acquirente.
Ps.
E serve sempre la "doppia maggioranza".