uva

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Proprietario Casa
E' il titolo di un interessante articolo del Sole di oggi 17/12/2019 che commenta la sentenza n. 32694 12/12/2019 della Corte di Cassazione.
Se il venditore non informa la controparte che l'immobile gli è pervenuto per donazione, il promissario acquirente può rifiutarsi di stipulare il rogito. Perché la provenienza da donazione è una circostanza rilevante sulle condizioni dell'acquisto. Se il venditore non lo comunica diventa inadempiente; per cui il promissario acquirente può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione (eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 Cod.Civ.)

Mi ha incuriosito un'altra sentenza della Cassazione citata nell'articolo: la n. 965/2019.
Secondo la quale è obbligo del mediatore (a pena di perdere il diritto alla sua provvigione) riferire all'acquirente che l'immobile in trattativa è stato oggetto in passato di una donazione.

La situazione mi pare complicata: potrebbero esserci casi in cui il venditore e l'agente immobiliare si "scaricano il barile" a vicenda, accusandosi reciprocamente di aver taciuto al promissario acquirente la faccenda della donazione?!?
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Sentenze interessanti, che aprono nuovi scenari nelle compravendite; sarebbe il caso che anche i notai facciano la loro parte, informando gli interessati ( intendo chi si accinge a donare o a ricevere una donazione) sui rischi futuri per la circolazione del bene donato.
La situazione mi pare complicata: potrebbero esserci casi in cui il venditore e l'agente immobiliare si "scaricano il barile" a vicenda, accusandosi reciprocamente di aver taciuto al promissario acquirente la faccenda della donazione?!?
Anche se si "scaricassero il barile", il discorso non cambierebbe, direi ; il promissario acquirente è libero di non comprare più, senza perdere soldi, e l'agente non verrà pagato , o dovrà restituire quanto incassato.
Si spera che anche gli agenti si informino meglio, e approfondiscano la materia.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
sentenza della Cassazione citata nell'articolo: la n. 965/2019.
Secondo la quale è obbligo del mediatore (a pena di perdere il diritto alla sua provvigione) riferire all'acquirente che l'immobile in trattativa è stato oggetto in passato di una donazione.
direi che era anche ora che si assumessero una qualche responsabilità, anche se indotta dal rischio di non essere pagato o di restituire.

sulla questione se il venditore tace o omette di dire al mediatore:
si può risolvere con una dichiarazione che il mediatore fa sottoscrivere al venditore al momento dell'assunzione dell'incarico.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
l'agente non verrà pagato , o dovrà restituire quanto incassato.
Infatti questo è ciò che mi lascia perplessa.
Perché ipotizzavo la situazione seguente.

Il venditore Tizio dice al suo agente Sempronio che l'immobile proviene da donazione.
Sempronio si dimentica di dirlo al probabile acquirente Caio (o non glielo dice di proposito, per invogliarlo a presentare la proposta di acquisto).
Caio presenta la proposta, Tizio l'accetta, Sempronio comunica a Tizio l'accettazione.
A quel punto la provvigione è dovuta, e magari i due contraenti la pagano all'agente.

Poi Caio viene a sapere della donazione, cambia (giustamente) idea e il rogito salta.
Sempronio potrebbe sostenere che la provvigione gli spetta comunque perché è Tizio il "colpevole" avendo taciuto la donazione sia a lui che a Caio. Ovviamente Tizio nega, e inizia lo "scaricabarile" per addossarsi a vicenda la responsabilità!

Certo che è opportuno scrivere tutto sulla proposta di acquisto, in modo che non vi siano equivoci o malintesi.
 

moralista

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Quando si fa una proposta di acquisto di un immobile si allegano tutti le caratteristiche dello stesso compreso la provenienza, sia che sia avvenuto per acquisto che per donazione, questo dovrebbe fare un agente immobiliare professionale, se pale è
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Quando si fa una proposta di acquisto di un immobile si allegano tutti le caratteristiche dello stesso compreso la provenienza, sia che sia avvenuto per acquisto che per donazione
quello che dici è vero anche se la frase corretta sarebbe :
Quando si decide di vendere un immobile si allegano tutti le caratteristiche dello stesso compreso la provenienza.
In quanto è il venditore, su richiesta del mediatore, a fornire la provenienza.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Sempronio potrebbe sostenere che la provvigione gli spetta comunque perché è Tizio il "colpevole" avendo taciuto la donazione sia a lui che a Caio. Ovviamente Tizio nega, e inizia lo "scaricabarile" per addossarsi a vicenda la responsabilità!
Se Sempronio (l'agente) , mette in vendita un immobile senza aver letto almeno l'atto di provenienza, senza aver preso le informazioni di base sull'immobile stesso, non potrà pretendere nulla, se l'affare salta.
 

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