Gli eredi rispondono del debito del defunto verso il Fisco relativo all’imposta di registro solo pro quota e non in maniera solidale .
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22426/2014 per la quale principio della corresponsabilità solidale degli eredi per i debiti tributari previsto in relazione alle imposte dirette sui redditi non è applicabile in via analogica alla fattispecie dell’imposta di registro.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso stabilnedo che deve applicarsi la regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota ( ex artt. 752 e 1295 cc ) non essendovi norme speciali che deroghino a tale previsione.
La corte ha disposto la riduzione del debito indicato nella cartella esatoriale impugnata alla misura corrispondente la quota ereditaria della ricorrente.
Art. 752.-Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.1comma I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Art. 1295.-Divisibilità tra gli eredi.-Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22426/2014 per la quale principio della corresponsabilità solidale degli eredi per i debiti tributari previsto in relazione alle imposte dirette sui redditi non è applicabile in via analogica alla fattispecie dell’imposta di registro.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso stabilnedo che deve applicarsi la regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota ( ex artt. 752 e 1295 cc ) non essendovi norme speciali che deroghino a tale previsione.
La corte ha disposto la riduzione del debito indicato nella cartella esatoriale impugnata alla misura corrispondente la quota ereditaria della ricorrente.
Art. 752.-Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.1comma I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Art. 1295.-Divisibilità tra gli eredi.-Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.