Chissa' perche' io non riesco mai a trovare queste notizie. Chi le pubblica? Sono verificate o sono leggende metropolitane dal vago intento sobillatore?
Contributo di prima assistenza per richiedenti asilo
Chi può chiedere il contributo
Lo straniero che abbia richiesto il riconoscimento della protezione internazionale e abbia diritto all’accoglienza e per il quali non è possibile individuare un posto in accoglienza nei centri finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo ovvero nei centri governativi.
Il richiedente quindi deve trovarsi in uno stato di indigenza accertato dall’Ufficio di Polizia.
Come chiedere il contributo
Occorre presentare domanda di contributo in carta semplice, con allegata copia del permesso di soggiorno, presso l’ Ufficio Stranieri della Questura che la trasmette alla Prefettura - U.T.G. competente a decidere sull’istanza.
I beneficiari del contributo
Il contributo è erogato al richiedente e ad ogni componente il nucleo familiare per il tempo necessario a reperire un posto presso le strutture di accoglienza, oppure per un massimo di 35 giorni, per una quota giornaliera pari a € 27,89 a persona, in due ratei anticipati:
il primo di 20 giorni per un importo pari ad € 557,80 a persona;
il secondo per i rimanenti 15 giorni per un importo pari ad € 418,35:
Il secondo rateo è erogato nel caso in cui non si è resa disponibile l’accoglienza fra la prima e la seconda erogazione. In caso contrario, viene sospesa l’erogazione del contributo senza comportare il rimborso di quello già percepito. In caso di rifiuto da parte del richiedente asilo all’ingresso nelle strutture di accoglienza il contributo economico di prima assistenza viene sospeso.
Il secondo rateo non viene pagato nel caso in cui, durante i primi venti giorni, intervenga la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.
Come riscuotere il contributo
Il richiedente deve presentarsi in Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) munito di valido documento di identificazione.
Avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, entro 30 giorni, al Ministero dell’Interno.
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 140 art. 6 co.7
Decreto Legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni dalla Legge n. 39 del 28.2.90 Art. 1-sexies. Co. 3 c)
Decreto del Ministero dell’Interno del 28 novembre 2005 art.