L'art. 1350 del codice civile stabilisce che un contratto di compravendita immobiliare è valido se assume la forma scritta. Per cui la vendita fatta senza Notaio è valida fra le parti firmatarie a tutti gli effetti se alla forma utilizzata (vendo , acquisto e non prometto di vemdere o prometto di acquistare) corrisponde la sostanza ; ossia posso anche usare termini quali "Io vendo" o "io acquisto " ma tutto il resto del contenuto del contratto non deve dare il senso che nella realtà volevo concordare altro ( per es. se tra le righe del contratto lascio intendere che dovremo perfezionare la conclusione del contratto al momento dell' assenso del mutuo, nella realtà faccio intendere che non voglio concludere il contratto ma solo promettere di concluderlo in una data futura e condizionata). Insomma il contratto di compravednita deve rispondere a requisiti di forma e di sostanza e và letto prestando attenzione allo scopo che le parti effettivamente volevano raggiungere.
Altra cosa è informare i terzi della compravendita cosa che in genere avviene con la TRASCRIZIONE curata dal notaio che appunto TRASCRIVE l' atto in conservatoria perfezionando dandogli cosi' pubblicità per i terzi.
In altri casi ( come quello in questione ) la TRASCRIZIONE l'avvocato cercherà di ottenerla rivolgendosi al Tribunale per ottenere una ordinanza del Giudice che d' imperio ordinerà al Cancelliere di provvederVi in luogo del Notaio.
Le sanzioni diverrebbero un concreto rischio se l'atto di compravendita fosse stato rinvenuto dalla Guardia di Finanza , caso che non pare corrispondere alla fattispecie analizzata dato che il suo avvocato diligentemente si è già attivato.
Pare che siate in due i contendenti della casa: Il primo che trascrive diverrà il proprietarioper quella parte ; l'altro diverrà creditore per quanto versato
Sezione IV
Della forma del contratto
Art. 1350.
Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
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