La costituzione del Fondo patrimoniale deve essere fatta tramite atto pubblico e così anche l’accettazione.
Non è sufficiente che la costituzione del Fondo patrimoniale sia trascritta nei Registri Immobiliari a norma dell’art.2647 per essere opponibile ai terzi, ma, rappresentando una convenzione matrimoniale, a norma dell’art.l62 Codice civile, deve essere anche annotata a cura del notaio rogante a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi in favore dei quali il fondo è costituito (Trib. Bergamo 16.11.81).
Spesso, i debitori che vogliono sottrarre i propri beni ai creditori, sono soliti fare atti di disposizione del loro patrimonio immobiliare quali vendite, costituzione di fondi patrimoniali, donazioni, cessioni in leasing, trust, ecc.
Non sempre però questi atti conseguono lo scopo di tutelare il patrimonio del debitore dalle azioni esecutive dei creditori.
Affrontiamo per esempio il problema del fondo patrimoniale, della donazione e della vendita.
IL FONDO PATRIMONIALE
Il fondo patrimoniale è attaccabile solo in due casi:
A. Entro i primi cinque anni dalla sua costituzione, con l’esercizio di una causa chiamata “azione revocatoria ordinaria”.
Il creditore che agisce per ottenere la revocatoria del fondo patrimoniale deve però dimostrare:
1) di avere un credito verso il debitore;
2) di aver subito un pregiudizio dalla costituzione del fondo patrimoniale, pregiudizio che deve consistere nella impossibilità, per lui, di soddisfarsi su altri beni del debitore. Per es.: mancherebbe tale elemento nell’ipotesi di una persona che sia proprietaria anche di altri immobili, dei quali uno solo di essi è stato inserito nel fondo patrimoniale;
3) che il debitore abbia agito con la consapevolezza di sottrarre l’immobile, immesso nel fondo, all’aggressione del creditore (ossia, al fine di pregiudicare le ragioni del suo futuro creditore).
B. Superati i cinque anni, il fondo patrimoniale resta comunque aggredibile, ma solo dai creditori il cui credito sia sorto per acquisti, fatti dal debitore, necessari al sostentamento della famiglia (oppure per debiti estranei ai bisogni familiari quando, però, il creditore ignori tale estraneità).
Solo tali creditori, dunque, potranno aggredire i beni inseriti nel fondo patrimoniale. Gli altri creditori – quelli cioè per debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari – dovranno soddisfarsi sugli altri beni (se ve ne sono) della famiglia.
2. VENDITA
Qualora il debitore abbia deciso, per tutelare il proprio patrimonio, di vendere il bene a un terzo soggetto (ovviamente accondiscendente), i problemi sono di due tipi.
A. Innanzitutto, cedendosi un bene (spesso di valore rilevante) a una persona che, pur se amica o parente, non può mai offrire una totale garanzia di restituzione del bene medesimo, c’è un certo margine di incertezza per il debitore.
B. anche in questo caso l’atto è revocabile.
Il creditore che agisce per ottenere la revocatoria dell’atto di vendita del bene deve però provare qualcosa in più rispetto al caso del fondo patrimoniale. Deve cioè dimostrare:
1) di avere un credito verso il debitore;
2) di aver subito un pregiudizio dall’atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito;
3) che il debitore abbia agito al fine di sottrarre i beni del proprio patrimonio (appunto l’immobile immesso nel fondo) all’aggressione del creditore;
4) che il terzo acquirente fosse al corrente di tale intento fraudolento del debitore di sottrarre il bene al creditore. Tale requisito è previsto, nel caso di vendita, proprio a tutela dell’acquirente che, in buona fede, abbia sborsato il prezzo della vendita.
Dunque, rispetto al caso del fondo patrimoniale, in caso di vendita dell’immobile, al vantaggio per il debitore della maggiore facilità di vincere l’azione revocatoria, corrisponde però lo svantaggio di aver venduto l’immobile a un terzo estraneo.
Superati i cinque anni in cui è esperibile l’azione revocatoria, l’atto, in questo caso, non è più impugnabile e l’immobile è ormai inattaccabile.
3. DONAZIONE
Tra tutte le tre ipotesi è forse quella meno conveniente. Qui infatti si ha che:
A. Anche in questo caso il bene viene ceduto a un terzo soggetto e, pertanto, esce dalla sfera di disponibilità giuridica del debitore.
B. Anche in questo caso l’atto è revocabile, ma con il regime di prove (più agevole da superare per il creditore) previsto per il fondo patrimoniale.
Il creditore, cioè, deve dimostrare:
1) di avere un credito verso il debitore;
2) di aver subito un pregiudizio dalla costituzione del fondo patrimoniale effettuata dal debitore, pregiudizio che deve consistere nella impossibilità, per lui, di soddisfarsi su altri beni del debitore.
3) che il debitore abbia agito al fine di sottrarre l’immobile immesso nel fondo all’aggressione del creditore.
In caso di donazione posteriore al credito dell’attore in revocatoria, è necessario dimostrare che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l’atto dispositivo recava alle ragioni del suo creditore.
Come nel caso della vendita, anche nel caso della donazione, superati i cinque anni in cui è esperibile l’azione revocatoria, l’atto non è più impugnabile e l’immobile è ormai inattaccabile.
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