La procedura prevede che il giudice non convalidi lo sfratto se il conduttore presenta opposizione.
Io ho capito che non dipende dalla discrezionalità del giudice e non necessita di motivazioni da parte sua.
In caso di opposizione, anche non motivata, il Giudice non potrà convalidare lo sfratto e dovrà emettere i provvedimenti necessari alla modifica del rito che proseguirà nelle forme del rito speciale ex art 447 bis cpc, salva comunque la facoltà di emettere ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc.
Fonte:
Negli atti di intimazione di sfratto per morosità il mio avvocato scrive:
In caso di opposizione voglia il Tribunale adito emettere ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e successivamente provvedendo al mutamento del rito, confermare in sentenza l'emessa ordinanza di rilascio dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta.