Gentile emass,
ti ringrazio intanto per avermi rinfrescato la definizione del Diagramma di Glaser. L'analisi grafica citata, serve per verificare l'esistenza o meno di condizioni che possano consentire la formazione di condensa interstiziale nei paramenti murari. La modalità di osservazione del fenomeno, dalla quale poi nasce la determinazione del diagramma, presuppone l'esistenza di condizioni termoigrometriche stazionarie, e conoscenza piuttosto precisa di conducibilità, permeabilità al vapore, umidità, e igrometria dei materiali costituenti la stratigrafia della parete. Detto questo, appare chiaro che il diagramma di Glaser, nella maggior parte dei casi risulta essere solo un puro (ed inutile) esercizio di stile, o un passatempo matematico, benché talvolta sia obbligatorio per legge. E' più facile quindi dimostrare che un diagramma è sbagliato, perché sono errati i presupposti del calcolo (in quanto ignoti), che provare la sua correttezza. La situazione allo studio invece, pare essere un caso piuttosto chiaro di condensa superficiale, che come sappiamo ha delle leggi di variazione, e modalità di manifestazione ed evoluzione ben diverse da quella interstiziale. E' pur vero che i due fenomeni hanno un range di coesistenza dove agiscono in maniera sinergica, tendente ad aggravare la situazione.
Se non si misurano preventivamente le condizioni nelle quali si forma la condensa, non ha neppure senso andare a cercare le polizze assicurative del costruttore. Potrebbe anche essere che lui non abbia responsabilità in merito, e che non debba essere chiamato in causa.
CTU
Quando una parte in causa, ritiene che vi siano i presupposti per adire le vie legali, deve chiamare un esperto nella materia di cui trattasi, che produce una perizia, secondo le modalità ed i protocolli accettati dalle norme, e la deposita in tribunale. Questa figura prende il nome di CTP, ovvero Consulente Tecnico di Parte, che agisce e cura gli interessi della parte dalla quale ha ricevuto incarico. La controparte, può decidere o meno di seguire la stessa strada, attraverso un altro CTP, così come può decidere di non farlo. Il Giudice, a sua volta, per valutare la causa nomina un suo incaricato, CTU ovvero Consulente Tecnico d'Ufficio che non rappresenta alcuna delle parti, ma esprime un giudizio indipendente, da proporre al Giudice medesimo. La perizia del CTU non è legge, e non è sentenza. Ciascuno dei CTP può opporsi se lo ritiene opportuno, anche perchè la perizia del CTU deve essere redatta dopo aver preso atto di tutte le perizie dei CTP che sono parte in causa. I CTU non sono dei super tecnici, anzi, vengono presi a caso, da un elenco di soggetti aventi titolo, iscritti all'albo dei CTU del Tribunale. Per esperienza personale, posso confermarti di aver trovato la più totale casualità. Da quello veramente competente, a quello veramente incompetente. Tuttora sono consulente (in incognito) di numerosi CTU, che non conoscono minimamente l'argomento sul quale devono pronunciarsi. Mi è capitato anche di aver contestato perizie di CTU, argomentandole opportunamente.
Ritengo però che questa discussione sia sterile se non si accerta la causa che ha determinato l'infestazione, e che ne consente il mantenimento e l'evoluzione.
Solo una accurata diagnosi può orientarci sulla corretta terapia.
Saluti