isabellabo

Nuovo Iscritto
Buonasera a tutti,
vi sottopongo una questione per la quale ho alcune perplessità che i auguro di chiarire.
In una s.a.s. con solo 2 soci, uno accomandante ed uno accomandatario, il socio accomandante muore; l'atto costitutivo dela società prevede, in caso di decesso del socio, la facoltà per il socio superstite di ammettere in società gli eredi ovvero liquidargli la quota.
Premesso che la continuazione con gli eredi del de cuius non è possibile per forti ostilità già in essere e comunque per mancanza di fiducia, vorrei sapere, vista l'esistenza di giurisprudenza contrastante, se gli eredi, che hanno già accettato l'eredità, devono considerarsi già subentrati in società o meno (anche se dubbi vengono dalla "facoltà di ammettere gli eredi" prevista dall'atto costitutivo).
L'accomandatario può recedere e farsi liquidare la sua quota ovvero deve sciogliere necessariamente la s.a.s.?Grazie
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Se il socio deceduto non viene "sostituito" con l'ingresso di un altro socio, la società viene chiusa d'ufficio alla fine del 6° mese, in quanto non può esistere una società di persone con un unico socio. Saluti.
 

isabellabo

Nuovo Iscritto
Si certo...ma i 6 mesi non sono ancora pienamente decorsi, pertanto mi chiedo:
1) gli eredi, avendo accettato l'eredità entrando ipso iure in società o occorre un atto formale?
2) la socia accomandataria superstite, dato che ha la facoltà di ammetterli, deve fare qualcosa?
3) in ogni caso, sia che gli eredi siano subentrati ex lege sia diversamente, la socia superstite può recedere e farsi liquidare la sua quota?

Ne approfitto anche per estendere la domanda ad altro aspetto: contratto di locazione commerciale stipulato dalla società, la socia superstite vorrebbe modificarlo per intestarlo ad atri, può fare ora nuovo contratto o sarebbe meglio far fare al conduttore un trasferimento d'azienda con subentro automatico del nuovo conduttore?
 

isabellabo

Nuovo Iscritto
si certo....ma mi chiedevo, dato che non sono ancora decorsi 6 mesi:
1) gli eredi sono entrati in società ex lege od occorre atto formale, dato che l'atto costitutivo prevede in capo al superstite la facoltà di ammetterli?
2) la socia superstite accomandataria può recedere e farsi liquidare la quota?
ed ancora...nel caso si voglia modificare contratto di locazione comerciale stipulato dalla s.a.s., la superstite può procedere senza sentire gli eredi o sarebbe far fare un trasferimento d'azienda al conduttore?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Per rispondere al quesito è necessario ricorrere alle previsioni contenute nel codice Civile. Prioritariamente, però, bisognerà verificare bene il contenuto dei patti sociali. Par di capire che l'articolo dell'atto costitutivo della sas ricalchi quanto contenuto nel codice e preveda che "salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano". La risposta è insita: o Lei compera la quota o mette la società in liquidazione.(visto che esclude la contunuazione)
Visto quanto riportato nel precedente post vale la pena di valutare l'acquisto della quota (magari farla acquistare alla moglie per non sciogliere la sas ) o vendere la azienda e subito dopo metterla in liquidazione . Occorre agire velocemente

ps.Dal tenore del quesito appare che gli eredi sono già soci della Sas: in questo caso, acconsentendo evidentemente alla continuazione, costoro si vedranno accresciute le rispettive quote sociali, in proporzione e secondo le regole successorie
 

erwan

Membro Assiduo
vorrei sapere, vista l'esistenza di giurisprudenza contrastante, se gli eredi, che hanno già accettato l'eredità, devono considerarsi già subentrati in società o meno
no, in quanto "l'atto costitutivo dela società prevede, in caso di decesso del socio, la facoltà per il socio superstite di ammettere in società gli eredi ovvero liquidargli la quota".

L'accomandatario può recedere e farsi liquidare la sua quota ...
che senso ha se è l'unico socio superstite?

ovvero deve sciogliere necessariamente la s.a.s.?
può farlo, se non preferisce trovarsi un altro accomandante per continuare la società entro 6 mesi
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano
-Credo che questa sia la dizione esatta inserita nel contratto di società a cui dobbiamo scientificamente rifarci ;
Isabellabo chiede nel questito di sapere se gli eredi siano già giuridicamente soci avendo tanto piu' accettata l'eredità

Occorerebbe uno studio giurisprudenziale approfondito e questa non è la sede (forum di scambio di opinioni). A mio parere l'erede giuridicamente è già socio seppure in una condizione di stallo . Tanto che se questa situazione di stallo non venisse rimossa l'erede diventerebbe socio a tutti gli effetti per "facta concludentia"

Estratto sentenza 29.4.2004 tribunale Milano n.5147 ,ma bisognerebbe vedere la giurisprudenza costante.
(la clauosala del contratto era la stessa)
"Non solo la società, già prima del subingresso della Sig.ra Ma. Le. Ma., poteva considerarsi a tempo indeterminato ma, con particolare riferimento al momento in cui l'attrice è divenuta socia, per effetto del decesso di un socio, si deve concludere che l'attrice sia entrata in una società a tempo indeterminato; ........"
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Ps: ed ancora sentenza 18.12.95 n. 12906:cassazione civile sez 1
.....
Per quanto, invece, concerne la societa` in accomandita semplice, vige la diversa regola, posta dall'art. 2322 primo comma cc che, con riferimento alla posizione del socio accomandante, espressamente prevede che la sua "quota di partecipazione ... e` trasmissibile per causa di morte". L'attribuzione della quota sociale, secondo il significato proprio di tali parole, non si esaurisce nella mera attribuzione del suo valore patrimoniale (nel qual caso la norma sarebbe inutiliter data, corrispondendo tale effetto, all'applicazione delle norme generali sulla successione mortis causa) ma comporta automaticita` nell'acquisto dello "status socii". La morte del socio si configura, cosi`, come un evento al quale la societa` e` "indifferente", in considerazione della attenuata rilevanza dell'elemento personale, propria della partecipazione "capitalistica" (e della conseguente mancanza di acquisto di responsabilita` illimitata per le obbligazioni sociali) del socio accomandante.

consiglio pratico: inviare RR ; stabilire un incontro e verbalizzare le intenzioni degli eredi (si faccia assistere da un legale)
 

isabellabo

Nuovo Iscritto
a prescindere dall'intenzione degli eredi, se questi sono per legge subentrati in società, il socio accomandatario superstite può recedere dalla società e farsi liquidare la sua quota?
Inoltre, se il socio accomandatraio superestite volesse prima di recedere dalla sas, modificare il contratto di locazione commerciale tra la s.a.s. locatrice ed il coduttore per intestarlo ad altro conduttore (fratello del conduttore attuale), la socia accomadataria potrebbe provvedervi autonomamente o sarebbe meglio far stipulatre al conduttore un trasferimento d'azienda?
Grazie
 

erwan

Membro Assiduo
a prescindere dall'intenzione degli eredi, se questi sono per legge subentrati in società...
non lo sono: anche le sentenze citate hanno deciso sulla base dell'art. 2322, mentre nel nostro caso l'atto costitutivo o lo statuto stabiliscono una regola diversa, e cioé che sia l'accomandatario a poter decidere in ordine alla prosecuzione del rapporto con gli eredi o meno (o almeno questo è quel che si capisce)
nel frattempo l'amministratore mantiene senz'altro i poteri per quanto riguarda il rinnovo della locazione e simili atti di gestione, poteri che avrebbe anche un liquidatore se gli atti fossero necessari ed urgenti.
 

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