isabellabo
Nuovo Iscritto
Buonasera a tutti,
vi sottopongo una questione per la quale ho alcune perplessità che i auguro di chiarire.
In una s.a.s. con solo 2 soci, uno accomandante ed uno accomandatario, il socio accomandante muore; l'atto costitutivo dela società prevede, in caso di decesso del socio, la facoltà per il socio superstite di ammettere in società gli eredi ovvero liquidargli la quota.
Premesso che la continuazione con gli eredi del de cuius non è possibile per forti ostilità già in essere e comunque per mancanza di fiducia, vorrei sapere, vista l'esistenza di giurisprudenza contrastante, se gli eredi, che hanno già accettato l'eredità, devono considerarsi già subentrati in società o meno (anche se dubbi vengono dalla "facoltà di ammettere gli eredi" prevista dall'atto costitutivo).
L'accomandatario può recedere e farsi liquidare la sua quota ovvero deve sciogliere necessariamente la s.a.s.?Grazie
vi sottopongo una questione per la quale ho alcune perplessità che i auguro di chiarire.
In una s.a.s. con solo 2 soci, uno accomandante ed uno accomandatario, il socio accomandante muore; l'atto costitutivo dela società prevede, in caso di decesso del socio, la facoltà per il socio superstite di ammettere in società gli eredi ovvero liquidargli la quota.
Premesso che la continuazione con gli eredi del de cuius non è possibile per forti ostilità già in essere e comunque per mancanza di fiducia, vorrei sapere, vista l'esistenza di giurisprudenza contrastante, se gli eredi, che hanno già accettato l'eredità, devono considerarsi già subentrati in società o meno (anche se dubbi vengono dalla "facoltà di ammettere gli eredi" prevista dall'atto costitutivo).
L'accomandatario può recedere e farsi liquidare la sua quota ovvero deve sciogliere necessariamente la s.a.s.?Grazie