gli eredi non abitualmente conviventi, che possono sempre rinunciare a tale subentro
Questo non mi è chiaro.
Per gli immobili ad uso abitativo io interpreto la norma come segue.
I familiari, parenti ed affini, abitualmente conviventi con l'inquilino deceduto (indipendentemente dal fatto che siano eredi oppure no) hanno diritto a subentrare nel contratto di locazione, come previsto dall'art. 6 l. 392/1978:
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
Se non sono interessati, possono recedere inviando disdetta con preavviso non inferiore a 3 mesi, anche se nel contratto è previsto il preavviso di 6 mesi a carico del conduttore.
In base al suddetto art. 6,
gli eredi non abitualmente conviventi non hanno alcun diritto a subentrare quindi non si tratta di rinuncia al subentro: il contratto si risolve con la morte del conduttore. Gli eredi devono rilasciare l'immobile libero da persone e cose.
In questo caso io chiedo mi venga pagata l'indennità di occupazione per il periodo intercorrente tra il decesso e il rilascio, che loro utilizzano per lo sgombero.
Se qualche erede non abitualmente convivente è interessato alla locazione, si può stipulare un nuovo contratto con canone e condizioni diverse.
E' corretto?