meroni.lucia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti,
per la morte di un inquilino il proprietario dell'appartamento deve fare la risoluzione del contratto compilando RLI e pagando €. 67 ? La fine naturale del contratto sarebbe il 31/05/2024 . Grazie
 

uva

Oggi è il mio Compleanno!
Proprietario Casa
Se gli eredi dell'inquilino deceduto rilasciano l'appartamento prima della scadenza naturale del contratto, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata.
Versando l'imposta di 67 euro se in regime IRPEF ordinario (no cedolare secca).

I parenti ed eredi che hanno diritto a subentrare nel contratto come conduttori sono quelli abitualmente conviventi con lui prima del decesso.
Se non sono interessati, devono presentare disdetta con preavviso di 3 mesi.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non dubitavo che ti riferissi alla legge.
Ma l’art 1614 che non conoscevo fa due affermazioni, e mi piace più la prima: mi sembra corretto ed interessante che gli eredi facciano sapere entro tre mesi le loro intenzioni.
Più opinabile pretendere il preavviso: tecnicamente lo capisco, a garanzia del locatore.
Ma la signora in nero e falce, non da in genere alcun preavviso di legge: da questo discende il mio commento
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l’art 1614 che non conoscevo fa due affermazioni, e mi piace più la prima
Che non si applica agli immobili a uso abitativo, dato che prevale la lex specialis (art. 6 legge n. 392/1978).
Quindi la successione nel contratto avviene ex art. 1614 c.c. solamente per gli eredi non abitualmente conviventi, che possono sempre rinunciare a tale subentro secondo le forme previste dal primo comma. E pertanto quando i soggetti citati nell'art. 6 della legge n. 392/78 rinuncino alla facoltà loro attribuita dalla legge, o manchino completamente.
 

uva

Oggi è il mio Compleanno!
Proprietario Casa
gli eredi non abitualmente conviventi, che possono sempre rinunciare a tale subentro
Questo non mi è chiaro.


Per gli immobili ad uso abitativo io interpreto la norma come segue.

I familiari, parenti ed affini, abitualmente conviventi con l'inquilino deceduto (indipendentemente dal fatto che siano eredi oppure no) hanno diritto a subentrare nel contratto di locazione, come previsto dall'art. 6 l. 392/1978:
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
Se non sono interessati, possono recedere inviando disdetta con preavviso non inferiore a 3 mesi, anche se nel contratto è previsto il preavviso di 6 mesi a carico del conduttore.

In base al suddetto art. 6, gli eredi non abitualmente conviventi non hanno alcun diritto a subentrare quindi non si tratta di rinuncia al subentro: il contratto si risolve con la morte del conduttore. Gli eredi devono rilasciare l'immobile libero da persone e cose.
In questo caso io chiedo mi venga pagata l'indennità di occupazione per il periodo intercorrente tra il decesso e il rilascio, che loro utilizzano per lo sgombero.
Se qualche erede non abitualmente convivente è interessato alla locazione, si può stipulare un nuovo contratto con canone e condizioni diverse.

E' corretto?
 

uva

Oggi è il mio Compleanno!
Proprietario Casa
Più opinabile pretendere il preavviso
Può capitare che gli eredi dell'inquilino deceduto tardino a sgomberare l'immobile e/o pretendano subito dal locatore la restituzione del deposito cauzionale, magari all'insaputa di altri coeredi.

In questi casi io gli ricordo che oltre ai diritti (restituzione della cauzione) esistono anche i doveri. E spiego ciò che ho scritto nel post #7.
 

uva

Oggi è il mio Compleanno!
Proprietario Casa
in caso di rinuncia all'eredità?
Se il Tizio chiamato all'eredità non era abitualmente convivente con l'inquilino Caio deceduto, non ha alcun diritto a subentrare nel contratto di locazione. Il contratto è risolto con la morte di Caio.
Quindi al locatore non interessa se Tizio accetta o rinuncia all'eredità.

Se invece Tizio era abitualmente convivente con Caio, ha diritto a subentrare.
Se esercita questo suo diritto, suppongo che il subentro in un contratto di locazione stipulato dal de cuius sia una forma di accettazione tacita dell'eredità.
 

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