Il mio parere .
da agenzia entrate del 3.11.2006 -fisco oggi -Roberto Volpe
....nella pratica, i dubbi interpretativi più frequenti riguardano la cessione del contratto senza corrispettivo, come effetto di altre fattispecie: in particolare, le cessioni del contratto come effetto della morte del proprietario, della cessione d’azienda esercitata in un immobile locato e della vendita dell’immobile locato.
.......VICEVERSA NEL CASO DI MORTE del conduttore, graverà sui superstiti, aventi diritto alla continuazione della locazione, e sul proprietario l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta di registro nella misura fissa, attualmente pari a 67,00 euro.
In base all’articolo 17 del Testo unico citato, per le cessioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, l’imposta di registro, autoliquidata dalle parti, va versata entro il termine di 30 giorni. Il relativo attestato di versamento va presentato all’ufficio delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione entro 20 giorni dal pagamento.
Nella circolare 12/E/1998, veniva chiarito che lo scopo della disposizione è quello di portare a conoscenza dell’ufficio impositore le vicende giuridiche del contratto, evitando gli ulteriori obblighi connessi alla formalità della registrazione.
Consiglio: verificare con l'agenzia delle entrate se l'orientamento loro è ancora questo. Per quel che mi consta nulla è mutato