wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Successivamente alla convalida dello sfratto, il conduttore ha lasciato l'immobile. Risultano delle morosità relative alle utenze domestiche (elettricità, acqua e gas), tutte intestate al conduttore, che non ha ancora provveduto alla risoluzione dei relativi contratti; lo stesso vale per la tassa sui rifiuti solidi urbani, anch'essa intestata al conduttore. E' pacifico che le società erogatrici dei servizi, nonché il Comune, non possono rivalersi nei confronti del proprietario ai fini del recupero delle morosità maturate dal conduttore. Avrei però bisogno della risposta a due domande:
1. Il periodo per il quale il soggetto obbligato è il conduttore va dall'allacciamento dell'utenza fino al giorno del rilascio dell'immobile (per il quale fa fede il verbale di consegna) oppure solamente fino al giorno della convalida dello sfratto da parte del giudice?
2. Se il conduttore non provvede alla risoluzione dei contratti delle utenze (nonché alla comunicazione al Comune), che cosa conviene fare al proprietario per venire a capo della situazione nel modo meno dispendioso possibile? E' conveniente che trasmetta alle società erogatrici dei servizi (nonché al Comune) la documentazione che attesta la risoluzione del contratto di locazione e l'avvenuto rilascio dell'immobile? E le nuove utenze dovranno essere attivate tramite subentro, oppure sarà possibile una voltura?

Grazie a chi vorrà rispondere.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Il conduttore è responsabile dalla data di stipula del contratto fino alla sua chiusura.
Chiusura che puoi attivare (se non riaffitti subito ) mediante disdetta. Se riaffitti subito , mediante subentro.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Occhio alla differenza fra "subetro" e "voltura"...purtroppo le ditte di erogazione fanno uso disinvolto dei termini ed è meglio verificare singolarmente cosa intendano.

Secondo terminologia "ufficiale" solo con il subentro si è al sicuro da pretese per i debiti pregressi.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Essendo il contratto personale, il rapporto è vincolato ai soli contraenti non al proprietario dell'immobile servito.
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Occhio alla differenza fra "subetro" e "voltura"...purtroppo le ditte di erogazione fanno uso disinvolto dei termini ed è meglio verificare singolarmente cosa intendano.

Secondo terminologia "ufficiale" solo con il subentro si è al sicuro da pretese per i debiti pregressi.

Esatto, hai centrato subito il punto. Dunque per essere sicuro che la pretesa creditoria non avrà (anche) me come suo bersaglio va richiesta la risoluzione del contratto intestato al conduttore (documentando il rilascio dell'immobile da parte del conduttore), eventualmente facendola seguire da un subentro. Giusto? Ovviamente sto presupponendo che l'inerzia del conduttore costringa il proprietario ad agire nei confronti delle società erogatrici.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
@wmar, se parli di subentro stai subentrando e quindi ti stai accollando tutti i diritti e doveri del precedente contraente. Devi stipulare un nuovo contratto.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
@wmar, se parli di subentro stai subentrando e quindi ti stai accollando tutti i diritti e doveri del precedente contraente.
No! Il subentro è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore. Nessun diritto e dovere del precedente contraente da "accollarsi".
Ma anche in caso di voltura, e cioè passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro con il medesimo venditore e senza interruzione dell'erogazione, il nuovo contraente non ha nessun obbligo nei confronti del fornitore riguardo al debito del precedente intestatario.
Salvo che (sia nel caso del subentro sia nel caso della voltura) il fornitore dimostri che l'operazione è stata effettuata fittiziamente e strumentalmente da un familiare con il solo scopo di evitare il recupero del credito dovuto, oppure nel caso in cui, a richiedere il nuovo contratto è un erede dell'utente moroso, che dovrà rispondere del debito in virtù delle norme che regolano la successione ereditaria.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ritengo che il vincolo debba legare i due contraenti per la fornitura dell'energia elettrica. Vorrei far notare che sull'immobile il nuovo inquilino potrebbe stipulare un contratto con un altro fornitore ed il precedente non si potrebbe opporre.
 

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