Se il conduttore non paga quanto dovuto, anche per oneri accessori, il locatore può iniziare la pratica di sfratto per morosità.lo sfratto va fatto ugualmente?
Ma il conduttore può sanare la morosità in udienza davanti al giudice (non più di tre volte nel corso di quattro anni) in base all'art. 55, e proseguire nella locazione.
In pratica il locatore non può risolvere (cioè chiudere, cessare) il contratto di propria iniziativa, perché l'art. 55 della l. 392/1978 non si può derogare né eludere. Neanche se il contratto contiene la clausola risolutiva espressa.