mattescu

Membro Attivo
Buonasera,
ho locato il mio appartamento con regolare contratto di affitto 4+4 ma negli ultimi due mesi l'inquilino mi ha solo corrisposto un acconto (50% del canone ) per il mese di gennaio mentre per il mese di febbraio non mi è stato versato nulla
Dopo quante mensilità posso richiedere la procedura di sfratto per morosità?
A quanto ammonta l'onorario per l'intervento del legale?
Ho pure scoperto che nemmeno le spese condominiali di sua spettanza sono state pagate all'amministratore
Chi ne risponde?L'amministarore deve fare decreto ingiuntivo oppure devo essere io, in quanto proprietario dell'appartamento, a saldare le rate non pagate?Con il nuovo decreto legge di giugno 2013 chi è obbligato?

Grazie per i preziosi consigli
 
J

JERRY48

Ospite
Lo sfratto è l’ordine tassativo dato all’affittuario, da parte tua proprietario dell’immobile o di un giudice, di lasciare libero l’immobile da lui occupato.
Lo sfratto per morosità lo puoi chiedere quando si verificano le condizioni citate all’articolo 5 della Legge. n. 392 del 1978, ovvero quando il canone di locazione non venga corrisposto entro un periodo di 20 giorni dalla data prevista (solitamente entro il 25° giorno del mese corrispondente). Se il pagamento non avviene entro i 20 giorni, il contratto d’affitto può essere considerato risolto e si può chiedere lo sfratto. Puoi inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’inquilino moroso per comunicargli di provvedere al pagamento entro 15 giorni. Se il pagamento non avviene antro tali termini, puoi passare alle vie giudiziali per ottenere il pagamento della somma dovuta.
L'avvocato: dipende dagli interventi che deve fare per ottenere lo sfratto, comunque non meno di 1.800 € e poi devi considerare l'intervento del Ufficiale Giudiziario, le forze dell'ordine e il fabbro se l'inquilino non fosse consenziente.
In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781)
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Lo sfratto è l’ordine tassativo dato all’affittuario, da parte tua proprietario dell’immobile o di un giudice, di lasciare libero l’immobile da lui occupato.
Lo sfratto per morosità lo puoi chiedere quando si verificano le condizioni citate all’articolo 5 della Legge. n. 392 del 1978, ovvero quando il canone di locazione non venga corrisposto entro un periodo di 20 giorni dalla data prevista (solitamente entro il 25° giorno del mese corrispondente). Se il pagamento non avviene entro i 20 giorni, il contratto d’affitto può essere considerato risolto e si può chiedere lo sfratto. Puoi inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’inquilino moroso per comunicargli di provvedere al pagamento entro 15 giorni. Se il pagamento non avviene antro tali termini, puoi passare alle vie giudiziali per ottenere il pagamento della somma dovuta.
L'avvocato: dipende dagli interventi che deve fare per ottenere lo sfratto, comunque non meno di 1.800 € e poi devi considerare l'intervento del Ufficiale Giudiziario, le forze dell'ordine e il fabbro se l'inquilino non fosse consenziente.
In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore. L'amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall'inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. (Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781)

Insomma
è un avera disgrazia per il proprietario chee incappa in un conduttore "moroso" qualora trovasse resistestenza alla convalida dello sfratto.
Ci si ritrova a sborsare un sacco di quattrini, e sangue marcio.
 

wmar

Membro Attivo
Proprietario Casa
Insomma
è un avera disgrazia per il proprietario chee incappa in un conduttore "moroso" qualora trovasse resistestenza alla convalida dello sfratto.
Ci si ritrova a sborsare un sacco di quattrini, e sangue marcio.

Purtroppo è così. D'altra parte "il conflitto è il padre di tutte le cose" (Eraclito). Detto in soldoni, ed al di fuori di ogni ipocrisia buonista: l'interesse del conduttore, in ultima analisi, non coincide con quello del locatore e viceversa. Circa il "sangue marcio", c'è solo da conservare la calma per non commettere, una volta che l'eventualità della morosità del conduttore e della sua "resistenza", errori evitabili.
 
U

User_15726

Ospite
l'unica garanzia di questi tempi è affittare con richiesta di polizza fidejussoria altrimenti pregate, pregate e poi pregate di non dover mai trovarvi con un'inquilino moroso!!!
 

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