milanesi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nella raccomandata di convocazione dell'assemblea condominiale ordinaria era stato specificato che alcune spese sarebbero state sostenute solo da una parte dei condomini.
In assemblea viene altrimenti deliberato che le spese sarebbero state ripartite su tutti i condomini per millesimi di proprietà. Chi ha partecipato solo con delega può chiedere che la delibera sia annullata e che la proposta verga ripresentata in una assemblea successiva con i nuovi termini di ripartizione? Ovvero, le specificazioni nell'ordine del giorno sono vincolanti per una correta delibera, oppure possono essere variate nel corso dell'assemblea?
Vorrei conoscere quali indicazioni da il codice civile o la giurisprudenza.
Grazie
G.Milanesi
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Da quel che è dato capire l'ordine del giorno prevedeva un certo intervento ed a seguito si commentava che quell' intervento se approvato sarebbe stato addebitato ad una parte dei condomini. Invece in assemblea si è poi discusso e deliberato che la spesa di quel intervento era da porsi a carico di tutti. Se cosi' fosse a mio parere l' argomento è stato posto all'ordine del giorno motivo per cui l' assemblea era in grado di discutere e correggere quanto proposto; pertanto a mio parere non puo' considerarsi nulla visto che i condomini sono stati informati dell'oggetto e messi in condizione di discutere. Nè si puo' sostenere che i deleganti siano stati "depistati" nè che la delega soffra di qualche vizio impugnabile.


Aggiungo Giurisprudenza in merito

Cassazione civile, sez. II, sentenza del 03/11/2008 n. 26408
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale e la (eventuale) violazione dei criteri di calcolo della validita' dell'assemblea e della maggioranza nonche' la (pretesa) incapacita' dell'amministratore di convocare assemblee, comportano non la nullita', ma l'"annullabilita'" della delibera condominiale.

Devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale: prive degli elementi essenziali; con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume); con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea; che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta' esclusiva di ognuno dei condomini; comunque invalide in relazione all'oggetto.

Sono annullabili le delibere: con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale; affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; genericamente affette da irregolarita' nel procedimento di convocazione; che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
 

milanesi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Probabilmente la mia descrizione è stata troppo generica. Vorrei chiarirla meglio.
Il punto all’ordine del giorno specificava che le spese erano da intendersi a carico di alcune scale interne al palazzo, ma si chiedeva il consenso anche delle scale esterne per operare in una zona di proprietà condominiale generale. Con tali premesse, essendo io delle scale esterne e pur non ritenendo necessario l’intervento, ho specificato di mio pugno sulla mia delega di rispondere positivamente alla richiesta. Non intendevo partecipare alla spesa di un'opera non necessaria, ma non desideravo bloccare le richieste di alcuni condomini di un'altra scala del palazzo che si sarebbero accollati i costi. Ora mi trovo ad avere risposto positivamente per un lavoro che non condivido e per il quale verrò addebitato. Modificando la formulazione dell’ordine del giorno, si è ingannato le intenzioni di chi non ha potuto partecipare di persona all’assemblea. Mi pare un modo comodo e malizioso dell’amministratore per ottenete comunque una risposta positiva e mi meraviglio che possa essere legalmente praticabile.
Saluti
 

Fly68

Nuovo Iscritto
buongiorno
per quanto da milanesi chiesto non sono in grado di rispondere, però colgo l'occasione se possibile di chiedere, ritenendolo pertinente, se in una assemblea composta dai 13 comdomini su 24 quindi valida, possono solo questi, quindi i presenti stipularsi un assicurazione per le parti comuni di tutti per eventuali danni provocati ad altri condonini (rotture di tubazionii) fulmini, scoppio ect. escludendo quelli che per diversi motivi per quella convocazione non erano presenti. es. importo dell'assicurazione 1700 euro diviso 13 nzichè 24:domanda::shock::shock:
grazie per l'aiuto
 

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