Come già avevo citato, hai indicato:
"gli interventi ammessi prevedono sia la demolizione, la ricostruzione e/o la ristrutturazione."
Invece, con le modifiche introdotte dal DL rientrano nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Ossia è la stessa demolizione e ricostruzione che è qualificabile come ristrutturazione edilizia.
Per dirla con altre parole > la ristrutturazione edilizia contempla un insieme di interventi che prevedono anche demolizione e ricostruzione